Art. 33 
 
             Documenti componenti il progetto esecutivo 
 
                    (art. 35, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il progetto  esecutivo  costituisce  la  ingegnerizzazione  di
tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in  ogni
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento
da  realizzare.  Restano  esclusi  soltanto  i  piani  operativi   di
cantiere, i piani  di  approvvigionamenti,  nonche'  i  calcoli  e  i
grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto e' redatto nel
pieno rispetto del progetto  definitivo  nonche'  delle  prescrizioni
dettate  nei  titoli  abilitativi  o  in  sede  di  accertamento   di
conformita' urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di
compatibilita' ambientale, ove previste.  Il  progetto  esecutivo  e'
composto   dai   seguenti   documenti,   salva    diversa    motivata
determinazione   del   responsabile   del   procedimento   ai   sensi
dell'articolo  15,  comma  3,  anche  con   riferimento   alla   loro
articolazione: 
    a) relazione generale; 
    b) relazioni specialistiche; 
    c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture,
degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale; 
    d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
    e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 
    f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo  100
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro  di  incidenza
della manodopera; 
    g) computo metrico estimativo e quadro economico; 
    h) cronoprogramma; 
    i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
    l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto; 
    m) piano particellare di esproprio. 
 
              Note all'art. 33 
              - Per il testo dell'articolo  100  del  citato  decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.81,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 17.