Art. 33 
 
 
            Delle controversie in materia di liquidazione 
                          degli usi civici 
 
  1. L'appello contro le decisioni dei commissari  regionali  di  cui
all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' regolato  dal
rito ordinario di  cognizione,  ove  non  diversamente  disposto  dal
presente articolo. 
  2.  Sono  competenti,  rispettivamente,  la  corte  di  appello  di
Palermo, per i provvedimenti pronunciati  dal  commissario  regionale
per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana,  e  la
corte di  appello  di  Roma,  per  i  provvedimenti  pronunciati  dai
commissari regionali delle restanti regioni. 
  3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro  trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. 
  4. L'appello contro decisioni preparatorie  o  interlocutorie  puo'
essere proposto soltanto dopo la decisione  definitiva  e  unitamente
all'impugnazione di questa. 
  5. L'atto di citazione e'  notificato  a  tutti  coloro  che  hanno
interesse  ad  opporsi  alla  domanda  di  riforma  della   decisione
impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero. 
  6. Su richiesta  della  cancelleria  della  corte  di  appello,  il
commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti
gli atti istruttori compiuti nella causa. 
  7. La sentenza che definisce il  giudizio  e'  comunicata,  a  cura
della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 della  legge  16
          giugno 1927, n. 1766 (Conversione  in  legge  del  R.D.  22
          maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi
          civici nel Regno, del R.D. 28 agosto  1924,  n.  1484,  che
          modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751,  e  del
          R.D.  16  maggio  1926,  n.  895,  che  proroga  i  termini
          assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio  1924,  n.  751)
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 32. Contro  le  decisioni  dei  commissari  delle
          questioni  concernenti  l'esistenza,   la   natura   e   la
          estensione  dei  diritti   di   cui   all'art.   1   e   la
          rivendicazione  delle  terre  e'  ammesso  reclamo  dinanzi
          all'autorita'  giudiziaria   ordinaria.   Le   controversie
          previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo
          33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 
              commi 2 - 5 (abrogati).».