Art. 33 
 
     Soppressione limitazioni esercizio attivita' professionali 
 
  1. All'articolo 10, della legge 12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a)  al  comma  2,  dopo  le  parole  "sono  abrogate  con   effetto
dall'entrata in vigore del regolamento governativo di  cui  al  comma
5", e' aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del
13 agosto 2012"; 
  b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:  "2-bis.  All'articolo
3, comma 5, lett. c), del decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente
superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del
tirocinio non potra' essere  complessivamente  superiore  a  diciotto
mesi".