Art. 33 (L)
Interventi  di  ristrutturazione  edilizia  in assenza di permesso di
costruire  o  in  totale  difformita' (legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art.  9;  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e
                                109)

  1. Gli  interventi  e  le opere di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformita'  da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono
resi  conformi  alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi
entro  il  congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile
del  competente  ufficio  comunale  con propria ordinanza, decorso il
quale  l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei
responsabili dell'abuso.
  2. Qualora,   sulla  base  di  motivato  accertamento  dell'ufficio
tecnico  comunale,  il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi non sia
possibile,  il  dirigente  o  il responsabile dell'ufficio irroga una
sanzione   pecunaria   pari   al   doppio   dell'aumento   di  valore
dell'immobile,    conseguente   alla   realizzazione   delle   opere,
determinato,  con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in
base  ai  criteri  previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con
riferimento  all'ultimo  costo  di produzione determinato con decreto
ministeriale,  aggiornato  alla  data di esecuzione dell'abuso, sulla
base  dell'indice  ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione,
per  i  comuni  non tenuti all'applicazione della legge medesima, del
parametro   relativo   all'ubicazione   e  con  l'equiparazione  alla
categoria  A/1  delle  categorie  non comprese nell'articolo 16 della
medesima  legge.  Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di
abitazione  la  sanzione  e'  pari  al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
  3. Qualora  le  opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi    del   decreto   legislativo   29 ottobre   1999,   n.   490,
l'amministrazione  competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva  l'applicazione  di  altre  misure e sanzioni previste da norme
vigenti,  ordina  la  restituzione  in  pristino  a  cura e spese del
responsabile  dell'abuso,  indicando  criteri  e  modalita' diretti a
ricostituire  l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione
pecuniaria da 516 a 5164 euro.
  4. Qualora  le opere siano state eseguite su immobili, anche se non
vincolati,   compresi  nelle  zone  omogenee A,  di  cui  al  decreto
ministeriale  2 aprile  1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio  richiede all'amministrazione competente alla tutela dei
beni  culturali  ed  ambientali  apposito  parere vincolante circa la
restituzione  in  pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di  cui  al  precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro
novanta  giorni  dalla  richiesta  il  dirigente  o  il  responsabile
provvede autonomamente.
  5. In   caso   di  inerzia,  si  applica  la  disposizione  di  cui
all'articolo 31, comma 8.
  6. E'  comunque  dovuto  il  contributo  di costruzione di cui agli
articoli 16 e 19.
 
          Note all'art. 33:
              - La  legge  27 luglio  1978,  n. 392, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  29 luglio  1978,  n.  211,  reca:
          "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".
              - Per  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
          vedi nota all'art. 6.
              - Per  il  decreto ministeriale 2 aprile 1968 vedi nota
          all'art. 32.