Art. 33.
                         Centri di servizio
  1.  Il  consiglio  dell'Universita',  sentito il senato accademico,
delibera la costituzione di centri di servizio.
  2.   Le   modalita'   per   l'istituzione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dei  centri di servizio sono disciplinate dalla giunta
dell'Universita' sentito il senato accademico.
  3.  Le  attivita'  finalizzate  all'apprendimento delle lingue sono
gestite da un centro interfacolta'.
  4.   La   biblioteca   dell'Universita'   gestisce  i  servizi  per
l'acquisizione, la conservazione, la catalogazione e la consultazione
del  patrimonio bibliografico e documentale, nonche' l'organizzazione
e la diffusione dell'informazione bibliografica.
                 VIII - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE