(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 33)
                              Art. 33. 
                          Nomina d'ufficio 

 
  Qualora non sia stato possibile procedere  entro  il  30  settembre
all'aggiudicazione dell'esattoria nei modi  previsti  dai  precedenti
articoli, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il  comune,
apporta, se del caso, al capitolato speciale le  variazioni  ritenute
indispensabili e nomina d'ufficio l'esattore, determinando l'aggio in
misura non superiore al massimo fissato dall'art. 56. 
  Il  decreto  di  nomina  e'   notificato   a   cura   del   sindaco
all'interessato, il quale, ove accetti, deve darne  comunicazione  al
prefetto. Se la dichiarazione di accettazione non gli  sia  pervenuta
entro sette giorni dalla notificazione del decreto, il prefetto  puo'
revocare il decreto stesso e procedere a nuova nomina.