Art. 33.
         Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero

  Per  la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero,
il  Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero
degli  affari  esteri  e  la Commissione centrale per la musica, puo'
sovvenzionare con proprio decreto:
    a)  manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici,
dai  "teatri  di  tradizione"  previsti dall'articolo 28 e da enti ed
istituzioni  musicali,  non  aventi  scopo di lucro, con personalita'
giuridica pubblica o privata;
    b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate
dagli   enti  autonomi  lirici  e  dalle  istituzioni  concertistiche
assimilate,   dalle  istituzioni  concertistico-orchestrali  previste
dall'articolo  28,  nonche'  da societa', istituzioni, associazioni e
complessi  che  abbiano gia' svolto, da almeno due anni, attivita' in
Italia  o  all'estero,  o che comunque diano serie garanzie sul piano
organizzativo ed artistico;
    c)  manifestazioni  di concertisti solisti di riconosciuto valore
artistico.