Art. 33.
                           (Collocamento)

  La  commissione  per  il collocamento, di cui all'articolo 26 della
legge  29 aprile 1949, n. 264, e' costituita obbligatoriamente presso
le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del
lavoro  e  della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le
organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative.
  Alla  nomina  della  commissione provvede il direttore dell'Ufficio
provinciale  del  lavoro  e  della massima occupazione, il quale, nel
richiedere  la  designazione  dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori  di  lavoro, tiene conto del grado di rappresentativita' delle
organizzazioni  sindacali  e  assegna  loro  un termine di 15 giorni,
decorso il quale provvede d'ufficio.
  La  commissione  e'  presieduta dal dirigente della sezione zonale,
comunale,  frazionale,  ovvero  da  un  suo  delegato,  e  delibera a
maggioranza  dei  presenti.  In  caso  di parita' prevale il voto del
presidente.
  La   commissione  ha  il  compito  di  stabilire  e  di  aggiornare
periodicamente  la  graduatoria  delle precedenze per l'avviamento al
lavoro,  secondo  i  criteri  di cui al quarto comma dell'articolo 15
della legge 29 aprile 1949, n. 264.
  Salvo  il  caso  nel  quale sia ammessa la richiesta nominativa, la
sezione  di  collocamento,  nella scelta del lavoratore da avviare al
lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente,
che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve
essere  aggiornata  ad  ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione
degli avviati.
  Devono  altresi'  essere esposte al pubblico le richieste numeriche
che pervengono dalle ditte.
  La  commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per
l'avviamento  al  lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di
quelle  di  ogni  altro  tipo  che  siano  disposte dalle leggi o dai
contratti di lavoro.
  Nei  casi  di  motivata  urgenza,  l'avviamento e' provvisoriamente
autorizzato  dalla  sezione di collocamento e deve essere convalidato
dalla  commissione  di cui al primo comma del presente articolo entro
dieci giorni.
  Dei  dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve
essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia,
una  da  tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il
direttore  dello  Ufficio  provinciale  del  lavoro. Tale motivazione
scritta  deve  essere  immediatamente  trasmessa  al datore di lavoro
richiedente.
  Nel  caso  in  cui  la commissione neghi la convalida ovvero non si
pronunci  entro  venti  giorni  dalla  data  della  comunicazione  di
avviamento,  gli  interessati  possono inoltrare ricorso al direttore
dell'Ufficio   provinciale   del  lavoro,  il  quale  decide  in  via
definitiva,  su conforme parere della commissione di cui all'articolo
25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
  I  turni  di  lavoro  di  cui all'articolo 16 della legge 29 aprile
1949,  n.  264,  sono  stabiliti  dalla  commissione e in nessun caso
possono essere modificati dalla sezione.
  Il  direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio
i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in
contrasto  con  le  disposizioni  di  legge.  Contro le decisioni del
direttore  dell'Ufficio  provinciale del lavoro e' ammesso ricorso al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
  Per  il  passaggio  del  lavoratore  dall'azienda  nella  quale  e'
occupato   ad  un'altra  occorre  il  nulla  osta  della  sezione  di
collocamento competente.
  Ai  datori  di  lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite
degli  uffici  di  collocamento,  sono applicate le sanzioni previste
dall'articolo 38 della presente legge.
  Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in
vigore in quanto non modificate dalla presente legge.