Art. 33.
                     (Disposizioni transitorie)

  I  comitati  provinciali  di assistenza e beneficenza provvederanno
d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidita' di
cui  all'articolo  12  o dell'assegno mensile di cui all'articolo 13,
alla  revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili,
che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile
di assistenza.
  Durante  la  fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno
mensile  di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a
percepire  la  differenza  di  lire 6.000 mensili, a decorrere dal 10
maggio  1971,  da  parte  dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai
sensi dell'articolo 12 e' riconosciuta la pensione di inabilita'.