Art. 33. 
Verifica  periodica  dell'attivita'  didattica  e   scientifica   dei
                      ricercatori universitari 
 
  Il ricercatore confermato e' tenuto a presentare ogni  triennio  al
consiglio di facolta' una relazione sul lavoro  scientifico  e  sulla
attivita' didattica integrativa svolti. 
  Il consiglio di facolta' formula il proprio giudizio sulla base dei
pareri espressi dai consigli  di  corso  di  laurea  per  l'attivita'
didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei  quali
egli ha operato, per il lavoro scientifico. 
  Il ricercatore confermato puo' continuare ad accedere  direttamente
ai fondi  per  la  ricerca  subordinatamente  alla  presentazione  di
risultati scientifici, originali e documentati,  consultabili  presso
l'istituto o il dipartimento di appartenenza.