Art. 33.
                    Dispensa dalla ferma di leva

  I  profughi di cui all'articolo 1, che siano soggetti agli obblighi
del  servizio  militare,  possono,  a  domanda, essere dispensati, in
tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.
  La    relativa    richiesta    in    carta    semplice,   corredata
dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto,
dovra'  essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle
liste   di  leva  non  ancora  arruolati,  o  ai  distretti  militari
competenti   per   territorio,   per  gli  arruolati  dispensati  dal
presentarsi  alle  armi  quali regolarmente residenti all'estero, che
rimpatriano prima del compimento del ventottesimo anno di eta'.