ART. 33. 
(Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione 
artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato
     o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980) 
 
  Gli  insegnanti  della  scuola  secondaria  e  degli  istituti   di
istruzione  artistica  statali  ancora  iscritti  nelle   graduatorie
provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo  13,  settimo  comma,
della legge 9 agosto 1978,  n.  463,  sono  immessi  in  ruolo  ferma
restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio  dell'anno
scolastico 1977-78. 
  Le graduatorie provinciali ad  esaurimento  di  cui  al  precedente
comma sono soppresse. 
  Gli  insegnanti  incaricati  a  tempo  indeterminato  nella  scuola
secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali,  di  cui
all'articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9  agosto  1978,  n.
463, sono immessi in ruolo, con decorrenza  degli  effetti  giuridici
dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81. 
  Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli  istituti
di istruzione artistica statali gia'  forniti  di  abilitazione,  ove
prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo  indeterminato,  sono
immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981. 
  Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli  istituti
di istruzione artistica statali, gia' forniti  di  abilitazione,  ove
prescritta,  i  quali  abbiano  fruito  della  proroga  dell'incarico
annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979,  numero  434,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979,  n.  566,
sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981. 
Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del  presente  articolo,
la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale,  secondo
la loro collocazione nella  graduatoria  provinciale,  in  base  alla
quale fu loro conferito un incarico, a partire  dall'anno  scolastico
1983-1984, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo
comma, ai quali la sede puo' essere  assegnata  a  partire  dall'anno
scolastico 1982-1983, secondo la loro collocazione nella  graduatoria
provinciale ad esaurimento. 
  L'assegnazione della sede di servizio e' disposta, nell'ordine, nei
confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo
17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi  di  sede,  degli
insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento,  di
cui all'articolo 13, settimo comma, della legge  9  agosto  1978,  n.
463, degli insegnanti immessi  in  ruolo  per  effetto  del  medesimo
articolo  13,  commi  tredicesimo  e  sedicesimo,  degli   insegnanti
incaricati a tempo indeterminato, di cui  al  medesimo  articolo  13,
quindicesimo  comma,  degli  altri  insegnanti  incaricati  a   tempo
indeterminato di cui al precedente quarto comma  e  degli  insegnanti
incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto  comma.
Le modalita' previste dal presente articolo per  la  assegnazione  di
sede, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a  suo  tempo
compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi  in  ruolo  per
effetto dell'articolo 17 della  legge  30  luglio  1973,  n.  477,  e
dell'articolo 13, commi  tredicesimo  e  sedicesimo,  della  legge  9
agosto 1978, n. 463. 
  Le disposizioni di cui ai  precedenti  commi  quarto  e  quinto  si
applicano anche agli insegnanti di ruolo, i  quali  abbiano  prestato
servizio  di  insegnamento  in   posizione   di   comando   a   tempo
indeterminato nell'anno scolastico 1979-1980 ovvero, rispettivamente,
abbiano prestato servizio di  insegnamento  con  comando  annuale  in
entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980. 
  Ai fini dell'applicazione del presente  articolo  sono  considerati
insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti  di  titolo  di
abilitazione che ai sensi della legge 25 luglio 1966, n.  603,  possa
ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per  il  quale  sono
incaricati.