ART. 33. (Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980) Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78. Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse. Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981. Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, gia' forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, numero 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sara' assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito un incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede puo' essere assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-1983, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento. L'assegnazione della sede di servizio e' disposta, nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui al medesimo articolo 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le modalita' previste dal presente articolo per la assegnazione di sede, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463. Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1979-1980 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980. Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.