ART. 33.

  Il  provvedimento  emesso da un'autorita' straniera non puo' essere
dichiarato  efficace  con  gli  effetti  dell'adozione se non risulta
comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di
almeno un anno.
  Ove  il  provvedimento  non  preveda  l'affidamento  preadottivo  o
comunque questo non sia stato effettuato, esso e' dichiarato efficace
come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza
del  minore  in  Italia  presso  gli  adottanti,  il  tribunale per i
minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'articolo 25.
  Qualora  l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo e negli
altri  casi  in  cui  il  provvedimento  straniero  non  possa essere
dichiarato  efficace  con  gli  effetti  dell'adozione,  il tribunale
applica  l'articolo  37,  dandone  comunicazione,  per il tramite del
Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del minore.