Art. 33 
                       Reddito dei fabbricati 
 
  1. Il reddito  dei  fabbricati  e'  costituito  dal  reddito  medio
ordinario ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana. 
  2. Per unita' immobiliari urbane si intendono  i  fabbricati  e  le
altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di  reddito
autonomo.  Le  aree  occupate  dalle  costruzioni  e  quelle  che  ne
costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita'
immobiliari. 
  3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di
locazione,   le   unita'   immobiliari    destinate    esclusivamente
all'esercizio del culto,  purche'  compatibile  con  le  disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione.