ART. 33. 
                       (Diritti dei volontari) 
 
  1. Coloro  ai  quali  sia  riconosciuta  con  la  registrazione  la
qualifica di volontari in servizio hanno diritto: 
    a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di
ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da  enti  pubblici,
nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con  i
Ministri degli affari esteri  e  del  tesoro.  Il  periodo  di  tempo
trascorso in aspettativa  e'  computato  per  intero  ai  fini  della
progressione  della  carriera,  della  attribuzione   degli   aumenti
periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e  previdenza.
Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta  anche
al dipendente il cui coniuge sia in  servizio  di  cooperazione  come
volontario; 
    b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi  in  via  di
sviluppo; 
    c) alla conservazione del proprio posto  di  lavoro,  secondo  le
disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 303, e successive norme  integrative,  relative
ai lavoratori chiamati alle armi per il  servizio  di  leva,  qualora
beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi  della  presente
legge. 
  2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e  cooperanti
da esse dipendenti il collocamento in aspettativa  senza  assegni  e'
data la possibilita' di assumere personale sostitutivo con  contratto
a tempo determinato. 
 
          Nota all'art. 33, comma 1, lettera c): 
            Si riporta, per opportuna conoscenza, l'intero testo  del
          D.L.C.P.S. n. 303/1946: 
            "Art. 1. - La  chiamata  alle  armi  per  adempiere  agli
          obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro  per  tutto
          il periodo del servizio militare di leva ed  il  lavoratore
          ha diritto alla conservazione del posto. 
            Il tempo trascorso in servizio militare di  leva  e  fino
          alla presentazione di cui all'art. 3 puo' essere,  mediante
          contratti    di    lavoro,    computato    agli     effetti
          dell'anzianita'. 
            Art. 2. - Il  presente  decreto  si  applica  a  tutti  i
          lavoratori delle  classi  1924  e  successive,  nonche'  ai
          lavoratori di  classi  precedenti  rinviati  per  qualsiasi
          motivo alla chiamata di dette  classi,  che,  anteriormente
          alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso
          datore di lavoro da oltre tre mesi. 
            Art. 3. - Al termine del servizio militare  di  leva  per
          congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di
          congedo,   il   lavoratore,   entro   trenta   giorni   dal
          congedamento  o  dall'invio  in  licenza,  deve   porsi   a
          disposizione del datore di lavoro per riprendere  servizio.
          In mancanza il rapporto di lavoro e' risolto. 
            Art. 4. - Per i lavoratori  che  si  trovano  gia'  nelle
          condizioni   previste    nell'articolo    precedente,    la
          prestazione  deve  avvenire  entro  trenta   giorni   dalla
          pubblicazione del presente decreto. 
            Art. 5. - La vigilanza per  l'applicazione  del  presente
          decreto e' affidata all'Ispettorato del lavoro. 
            Le contravvenzioni al presente decreto  sono  punite  con
          l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000 per ogni persona alla
          quale si riferisce la contravvenzione. 
            Art. 6. -  Il  D.Lgs.Lgt.  5  maggio  1946,  n.  418,  e'
          abrogato. 
            Art. 7. - Il presente decreto entra in vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana".