ART. 33. 
(Personale  dei  corpi  di  polizia  assegnato  alla  Presidenza  del
                       Consiglio dei ministri) 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato
di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro,  viene  fissato
il  contingente  del  personale  appartenente  ai  corpi  di  polizia
assegnato  alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   per
l'assolvimento di compiti connessi a quelli d'istituto dei  corpi  di
provenienza. 
  2. I posti nei rispettivi corpi di appartenenza  resisi  vacanti  a
seguito della destinazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
prevista dal comma 1 sono considerati disponibili per nuove nomine. 
  3. 
  La restituzione del personale di cui al presente articolo al  corpo
di appartenenza avviene, ove necessario, anche in soprannumero, salvo
successivo riassorbimento.