Art. 33. (Sessione speciale di esame di Stato) 1. Nella prima applicazione della legge sara' tenuta un sessione speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi: a) Coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea; b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione almeno triennale, o quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie che siano riconosciute, con decreto del Ministro della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in psicologia conseguita nelle universita' italiane, e che documentino altresi' di aver svolto per almento due anni attivita' che forma oggetto della professione di psicologo; c) i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto dopo la laurea almeno due anni di attivita' che forma oggetto della professione di psicologo contrattualmente riconosciuta dall'universita', nonche' i laureati che documentino di aver esercitato con continuita' tale attivita', presso enti o istituti soggetti a controllo o vigilanza da parte della pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea; d) coloro che siano stati dichiarati, a seguito di pubblico concorso, idonei a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione pubblica per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.