Art. 33.
 
                (Sessione speciale di esame di Stato)
 
  1.  Nella  prima  applicazione della legge sara' tenuta un sessione
speciale di esame di Stato per titoli alla quale saranno ammessi:
   a)  Coloro  che  ricoprano  o  abbiano  ricoperto  un posto presso
un'istituzione pubblica in materia psicologica per il cui accesso era
richiesto il diploma di laurea;
   b) coloro i quali siano laureati in psicologia da almeno due anni,
ovvero i laureati in possesso di diploma universitario in  psicologia
o  in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione
almeno biennale ovvero di perfezionamento o di qualificazione  almeno
triennale,  o  quanti posseggano da almeno due anni titoli accademici
in psicologia conseguiti presso istituzioni universitarie  che  siano
riconosciute,  con  decreto del Ministro della pubblica istruzione su
parere  del  Consiglio  universitario   nazionale,   di   particolare
rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i possessori
di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea  in
psicologia  conseguita  nelle universita' italiane, e che documentino
altresi' di aver svolto per almento  due  anni  attivita'  che  forma
oggetto della professione di psicologo;
   c)  i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano
svolto dopo la laurea almeno due anni di attivita' che forma  oggetto
della   professione   di   psicologo   contrattualmente  riconosciuta
dall'universita',  nonche'  i  laureati  che  documentino   di   aver
esercitato  con  continuita'  tale  attivita', presso enti o istituti
soggetti  a  controllo  o   vigilanza   da   parte   della   pubblica
amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;
   d)  coloro  che  siano  stati  dichiarati,  a  seguito di pubblico
concorso, idonei a ricoprire un posto in materia  psicologica  presso
un'istituzione  pubblica  per il cui accesso era richiesto il diploma
di laurea.