Art. 33. 
                       (Copertura finanziaria) 
 
  1. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo  24,  valutato
in lire 10 miliardi per il 1989, in lire 15 miliardi per il  1990  ed
in lire 25 miliardi per il 1991,  si  fa  fronte  mediante  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro   per   il   1989,   all'uopo
parzialmente    utilizzando    l'accantonamento     "Ristrutturazione
dell'amministrazione finanziaria" e relative proiezioni per gli  anni
successivi. 
  2. Ai fini dell'attuazione dei  restanti  articoli  della  presente
legge e' autorizzata, nel triennio 1989-1991, la spesa complessiva di
lire 2.487 miliardi, di cui  lire  942  miliardi  per  il  1989,  545
miliardi per il 1990 e 1.000 miliardi per il 1991, al  cui  onere  si
provvede:  quanto  a  lire  822  miliardi,  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1988,  all'uopo
utilizzando il residio accantonamento "Difesa del suolo ivi  comprese
le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume  Arno";
quanto a lire 1615 miliardi, mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione  del
Ministero  del  tesoro  per   l'anno   1989,   all'uopo   utilizzando
l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le  opere  necessarie
alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno" e relative proiezioni
per  gli  anni  successivi;  quanto  a  lire  50  miliardi   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1989,
all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Programma  di  salvaguardia
ambientale ivi compreso il  risanamento  del  mare  Adriatico.  Norme
generali sui parchi nazionali e le altre riserve  naturali.  Progetti
per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno", e
relativa proiezione per l'anno successivo,  in  ragione  di  lire  25
miliardi per l'anno 1989 e di lire 25 miliardi per l'anno 1990. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.