Art. 33.
  Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori
  1.  Il  comma  1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito
dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da
1  a  6,  della  legge  8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in
vigore  gli  studi  di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di
settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
settembre  del  periodo  d'imposta  nel  quale entrano in vigore. Per
l'anno  2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre».
  2.  Resta  ferma  la  disposizione di cui all'articolo 10, comma 9,
della  legge  8  maggio  1998,  n.  146, concernente la emanazione di
regolamenti  governativi  nella  materia  ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono
comunque  essere adottati qualora disposizioni legislative successive
a  quelle contenute (( nel presente decreto )) regolino la materia, a
meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
  3.  All'articolo  8-bis del (( regolamento di cui al )) decreto del
Presidente  della  Repubblica  ((  22  luglio  1998, n. 322 )) , sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4-bis e' abrogato;
    b) (( al comma 6 le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse
e  le  parole  «degli  stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della
stessa )) ».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  31  maggio  1999,  n.  195
          (Regolamento  recante disposizioni concernenti i tempi e le
          modalita'  di  applicazione  degli  studi di settore), come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
          disposizioni  previste  dall'art. 10, commi da 1 a 6, della
          legge  8  maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli
          accertamenti   relativi  al  periodo  d'imposta  nel  quale
          entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
          2009  gli  studi  di settore devono essere pubblicati nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  settembre  del  periodo
          d'imposta  nel  quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il
          termine  di  cui  al  periodo  precedente  e' fissato al 31
          dicembre.
              2.  Le  disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, della
          citata  legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal
          periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore
          degli studi.».
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 8
          maggio  1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e
          la  razionalizzazione  del  sistema  tributario  e  per  il
          funzionamento   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'
          disposizioni varie di carattere finanziario):
              «Art.  10  (Modalita'  di  utilizzazione degli studi di
          settore  in  sede  di  accertamento). - 1. Gli accertamenti
          basati  sugli  studi  di settore, di cui all'art. 62-sexies
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono
          effettuati  nei confronti dei contribuenti con le modalita'
          di  cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi
          o  compensi  dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei
          ricavi  o  compensi  determinabili  sulla  base degli studi
          stessi.
              2. Abrogato.
              3. Abrogato.
              3-bis  Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
          della  notifica  dell'avviso  di  accertamento,  invita  il
          contribuente  a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
              3-ter  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai  ricavi o
          compensi  determinati  sulla  base  degli studi di settore,
          possono  essere  attestate le cause che giustificano la non
          congruita'  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati rispetto a
          quelli  derivanti  dall'applicazione  degli studi medesimi.
          Possono   essere   attestate,   altresi',   le   cause  che
          giustificano  un'incoerenza  rispetto agli indici economici
          individuati   dai  predetti  studi.  Tale  attestazione  e'
          rilasciata,  su  richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti
          indicati  alle  lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   luglio   1998,  n.  322,  abilitati  alla
          trasmissione    telematica    delle    dichiarazioni,   dai
          responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
          dai soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) dell'art. 32,
          comma  1,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
          dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
          abilitati  all'assistenza tecnica di cui all'art. 12, comma
          2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
              4.  La  disposizione  del comma 1 del presente articolo
          non si applica nei confronti dei contribuenti:
                a)  che  hanno  dichiarato ricavi di cui all'art. 85,
          comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c) , d) ed e) ,
          o  compensi  di  cui  all'art. 54, comma 1, del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni,  di  ammontare superiore al limite stabilito
          per  ciascuno  studio  di  settore  dal relativo decreto di
          approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da
          pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo',
          comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
                b)  che  hanno  iniziato  o  cessato  l'attivita' nel
          periodo  d'imposta.  La  disposizione  di cui al comma 1 si
          applica   comunque   in   caso   di   cessazione  e  inizio
          dell'attivita',  da  parte dello stesso soggetto, entro sei
          mesi  dalla  data di cessazione, nonche' quando l'attivita'
          costituisce  mera prosecuzione di attivita' svolte da altri
          soggetti;
                c)  che  si  trovano  in  un  periodo  di non normale
          svolgimento dell'attivita'.
              4-bis  Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
          di  cui  all'art.  39,  primo  comma,  lettera d) , secondo
          periodo,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600,  e  all'art.  54, secondo comma,
          ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei
          confronti   dei  contribuenti  che  dichiarino,  anche  per
          effetto   dell'adeguamento,   ricavi   o  compensi  pari  o
          superiori    al   livello   della   congruita',   ai   fini
          dell'applicazione  degli  studi  di settore di cui all'art.
          62-bis   del   decreto-legge   30   agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.  427,  tenuto  altresi'  conto  dei  valori  di coerenza
          risultanti  dagli  specifici  indicatori,  di  cui all'art.
          10-bis  comma  2, della presente legge, qualora l'ammontare
          delle  attivita'  non  dichiarate, con un massimo di 50.000
          euro,  sia  pari  o  inferiore al 40 per cento dei ricavi o
          compensi   dichiarati.   Ai  fini  dell'applicazione  della
          presente  disposizione, per attivita', ricavi o compensi si
          intendono  quelli indicati al comma 4, lettera a) . In caso
          di  rettifica,  nella  motivazione  dell'atto devono essere
          evidenziate   le   ragioni   che   inducono   l'ufficio   a
          disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto
          inadeguate  a  stimare  correttamente il volume di ricavi o
          compensi  potenzialmente  ascrivibili  al  contribuente. La
          presente disposizione si applica a condizione che non siano
          irrogabili  le  sanzioni  di  cui  ai  commi  2-bis e 4-bis
          rispettivamente   degli   articoli   1   e  5  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471, nonche' al comma
          2-bis  dell'art.  32  del  decreto  legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446.
              5.   Ai   fini   dell'imposta   sul   valore  aggiunto,
          all'ammontare  dei  maggiori ricavi o compensi, determinato
          sulla  base  dei  predetti  studi  di  settore, si applica,
          tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
          imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
          risultante   dal   rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle
          operazioni  imponibili,  diminuita  di quella relativa alle
          cessioni  di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume d'affari
          dichiarato.
              6.   I   maggiori  ricavi,  compensi  e  corrispettivi,
          conseguenti  all'applicazione  degli accertamenti di cui al
          comma  1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
          cui   all'art.   2  del  regolamento  recante  disposizioni
          concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli
          studi  di  settore,  di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  31  maggio  1999,  n. 195, non rilevano ai fini
          dell'obbligo  della  trasmissione della notizia di reato ai
          sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
              7.  Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
          una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
          tenuto  anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
          economiche  di  categoria  e degli ordini professionali. La
          commissione,  prima dell'approvazione e della pubblicazione
          dei  singoli  studi di settore, esprime un parere in merito
          alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la
          realta'  cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
          per    l'attivita'    consultiva   dei   componenti   della
          commissione.
              8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
          possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
          separata  dei  componenti  negativi  e  positivi di reddito
          rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
          confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
              9.  Con  i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e
          le  modalita' di applicazione degli studi di settore, anche
          in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125
          dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
              10.  Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
          cui  al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
          dei  contribuenti  che  indicano  nella  dichiarazione  dei
          redditi  ricavi  o  compensi  di  ammontare non inferiore a
          quello  derivante dall'applicazione degli studi di settore;
          in  tal  caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
          55,   quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni,  ma  non e' dovuto il versamento della somma
          pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
          previsto.  Per  il  medesimo  periodo  di  imposta, ai fini
          dell'imposta  sul  valore aggiunto, l'adeguamento al volume
          d'affari   risultante   dall'applicazione  degli  studi  di
          settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
          e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa
          imposta   entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione  dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
          essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
          sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni.
              11.  Nell'art.  62-bis  comma  1,  secondo periodo, del
          decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono
          soppresse  le  parole:  «, con particolare riferimento agli
          acquisti  di  beni  e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
          consumi   di  materie  prime  e  sussidiarie,  al  capitale
          investito,  all'impiego  di  attivita'  lavorativa, ai beni
          strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
          ad  altri elementi significativi in relazione all'attivita'
          esercitata».
              12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
          altra  attivita'  di studio e ricerca in materia tributaria
          possono  essere affidate, in concessione, ad una societa' a
          partecipazione  pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
          societa'  per  azioni  di  cui  il  Ministero delle finanze
          detiene  una  quota di capitale sociale non inferiore al 51
          per   cento.   Dall'applicazione  del  presente  comma  non
          potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
          del  bilancio  dello  Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
          1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
          somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
          maggiori   entrate   derivanti  dalla  presente  legge.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 8-bis del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322
          (Regolamento  recante  modalita' per la presentazione delle
          dichiarazioni    relative   alle   imposte   sui   redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3,
          comma  136,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662), cosi'
          come modificato dalla presente legge.
              «Art.  8-bis  (Comunicazione  dati  I.V.A.). - 1. Fermi
          restando  gli  obblighi  previsti dall'art. 3 relativamente
          alla  dichiarazione  unificata  e dall'art. 8 relativamente
          alla  dichiarazione  I.V.A.  annuale  e  ferma  restando la
          rilevanza  attribuita  alle suddette dichiarazioni anche ai
          fini   sanzionatori,   il   contribuente  presenta  in  via
          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui
          all'art.  3,  commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di
          ciascun   anno,   una   comunicazione   dei  dati  relativi
          all'imposta  sul  valore  aggiunto riferita all'anno solare
          precedente, redatta in conformita' al modello approvato con
          provvedimento  amministrativo  da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale.   La   comunicazione  e'  presentata  anche  dai
          contribuenti    che   non   hanno   effettuato   operazioni
          imponibili.
              2.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di  comunicazione  i
          contribuenti   che   per  l'anno  solare  precedente  hanno
          registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
          cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
          che   abbiano  registrato  operazioni  intracomunitarie,  i
          contribuenti  esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
          normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
          annuale  di  cui  all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 88
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  i  soggetti  sottoposti  a procedure concorsuali,
          nonche' le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo
          di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire
          50 milioni.
              3.  Gli  enti  o  le  societa' partecipanti che si sono
          avvalsi  per  l'anno  di  riferimento  della  procedura  di
          liquidazione  dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma
          dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre    1972,   n.   633,   inviano   singolarmente   la
          comunicazione   dei   dati   relativamente   alla   propria
          attivita'.
              4.  Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle
          operazioni   attive   e   passive   al  netto  dell'I.V.A.,
          l'ammontare  delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare
          delle  operazioni  esenti  e non imponibili, l'imponibile e
          l'imposta  relativa  alle  importazioni  di  oro  e argento
          effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta
          esigibile    e   l'imposta   detratta,   risultanti   dalle
          liquidazioni  periodiche senza tener conto delle operazioni
          di rettifica e di conguaglio.
              4-bis (Abrogato).
              5.  I  termini di presentazione della comunicazione che
          scadono  di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
          feriale successivo.
              6.  Per  l'omissione  della  comunicazione, nonche' per
          l'invio  della  stessa con dati incompleti o non veritieri,
          si  applicano  le  disposizioni  previste  dall'art. 11 del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».