Art. 33. 
                 Consolidamento delle partecipazioni 
  1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a),  e'
attuata sulla base dei valori contabili riferiti  alla  data  in  cui
l'impresa e' inclusa per la prima volta nel consolidamento. 
  2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa  e'  imputata
nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo  e
del passivo delle imprese incluse nel consolidamento. 
  3. L'eventuale residuo, se negativo, e' iscritto in  una  voce  del
patrimonio netto  denominata  "riserva  di  consolidamento",  ovvero,
quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in
una voce denominata "fondo di  consolidamento  per  rischi  ed  oneri
futuri"; se positivo, e' iscritto in una voce dell'attivo  denominata
"differenza  da  consolidamento"  o  e'  portato  esplicitamente   in
detrazione della riserva da consolidamento fino a  concorrenza  della
medesima. L'importo iscritto nell'attivo e' ammortizzato nel  periodo
previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile. 
  4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati  per
la loro determinazione e  le  variazioni  significative  rispetto  al
bilancio  consolidato   dell'esercizio   precedente   devono   essere
adeguatamente illustrati nella nota integrativa. 
(VII Direttiva, articoli 19, 30, 31).