Art. 33. Consolidamento delle partecipazioni 1. L'eliminazione prescritta dell'art. 31, comma 2, lettera a), e' attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa e' inclusa per la prima volta nel consolidamento. 2. Se l'eliminazione determina una differenza, questa e' imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento. 3. L'eventuale residuo, se negativo, e' iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri"; se positivo, e' iscritto in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento" o e' portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima. L'importo iscritto nell'attivo e' ammortizzato nel periodo previsto dall'art. 2426, n. 6, del codice civile. 4. Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa. (VII Direttiva, articoli 19, 30, 31).