(Convenzione - art. 33)
                             Articolo 33 
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legis-
lative,  amministrative,  sociali  ed  educative  per  proteggere   i
fanciulli  contro  l'uso  illecito  di  stupefacenti  e  di  sostanze
psicotrope, cosi'  come  definite  dalle  Convenzioni  internazionali
pertinenti e per impedire  che  siano  utilizzati  fanciulli  per  la
produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.