Art. 33. (Libera prestazione di servizi in materia di assicurazione diretta sulla vita: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/619/CEE dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri: a) potra' essere previsto che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in base ai poteri conferitigli dalle leggi 12 agosto 1982, n. 576, 28 novembre 1984, n. 792, e 9 gennaio 1991, n. 20, ottenga tutte le informazioni in merito ai contratti detenuti dagli intermediari; b) verra' fatto obbligo alle imprese di assicurazione comunitarie che intendono assumere contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva, di chiedere apposita autorizzazione amministrativa al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esibendo contestualmente alla domanda la documentazione di cui all'articolo 12 della direttiva; c) verra' imposto alle imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica nelle forme di cui alla lettera b) di sottoporre all'ISVAP, ai fini della preventiva approvazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che si propongono di applicare; d) si fara' obbligo alle imprese di assicurazione comunitarie che si propongono di operare nel territorio della Repubblica nelle forme di cui alla lettera b) di redigere in lingua italiana sia i documenti amministrativi e contrattuali richiesti per poter accedere al mercato, sia quelli che utilizzeranno nell'esercizio dell'attivita'; e) potra' essere previsto il potere dell'ISVAP di chiedere alle imprese di assicurazione comunitarie che assumono contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva, la comunicazione, in via non sistematica, delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe che intendono utilizzare, senza che cio' possa costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attivita'; f) sara' previsto che le imprese di assicurazione comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica assumano contratti di assicurazione sulla vita in libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva, solo nei rami assicurativi per i quali le imprese stesse non sono autorizzate a praticare attraverso i propri stabilimenti ubicati in Italia; g) verra' imposto alle imprese di assicurazione comunitarie operanti nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi, di designare un proprio rappresentante, residente o stabilito in Italia, incaricato dell'adempimento degli obblighi fiscali inerenti ai contratti di assicurazione da esse assunti e della tenuta dei documenti giustificativi occorrenti a provare tali adempimenti; h) potranno essere emanate norme dirette ad attuare la direttiva in modo coordinato con disposizioni specifiche dell'ordinamento nazionale; saranno altresi' esercitate le opzioni previste dalla direttiva stessa, anche al fine di evitare disparita' di trattamento fra i consumatori.
Note all'art. 33: - La direttiva CEE n. 90/619 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 330 del 29 novembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 10 gennaio 1991, 2a serie speciale. - La legge 12 agosto 1982, n. 576, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 20 agosto 1982. - La legge 28 novembre 1984, n. 792, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 329 del 29 novembre 1984. - La legge 9 gennaio 1981, n. 20, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 22 gennaio 1991.