Art. 33 
               (Rapporti sull'attivita' di vigilanza) 
  1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo
9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal
1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  un
rapporto informativo nel quale, sulla base di  dettagliate  relazioni
fornite dalle province, e' riportato lo stato  dei  servizi  preposti
alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in  relazione
alle singole fattispecie di illecito  e  un  prospetto  riepilogativo
delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate.  A
tal  fine  il   questore   comunica   tempestivamente   all'autorita'
regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i  dati  numerici
inerenti alle misure accessorie, applicate nell'anno precedente. 
  2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento  entro
il mese di ottobre di ciascun anno.