Art. 33.
             Canali artificiali e manufatti sui medesimi
  1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in  prossimita'
del  confine  stradale  hanno  l'obbligo  di porre in essere tutte le
misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque
sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle
fasce di pertinenza.
  2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento  di  manufatti  stradali
esistenti  sopra  canali  artificiali sono a carico dei proprietari e
degli utenti di questi, a meno che ne provino  la  preesistenza  alle
strade o abbiano titolo o possesso in contrario.
  3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali   che   attraversano   la  strada  devono,  nel  caso  di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture  murarie  o  in  cemento
armato,  in  ferro  o  miste secondo le indicazioni e le prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai  carichi
ammissibili  per  la  strada interessata. Non sono comprese in questa
disposizione le opere ricadenti  in  localita'  soggette  a  servitu'
militari  per  le  quali  si  ravvisa  l'opportunita'  di  provvedere
diversamente.
  4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con
le  prescrizioni  sopra  indicate  e'  obbligatoria  da   parte   dei
proprietari o utenti delle acque ed e' a loro spese:
    a)  quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da
canali artificiali;
    b)  quando,  a  giudizio  dell'ente  proprietario,  i   manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
  5.  E', altresi', a carico di detti proprietari la manutenzione dei
manufatti ricostruiti.
  6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar
luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo  costo  e'  a
carico  dell'ente  proprietario della strada, fermo restando a carico
dei  proprietari,  possessori  o  utenti  delle  acque   l'onere   di
manutenzione dell'intero manufatto.
  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
duecentomila a lire ottocentomila.