Art. 33.
                      Adeguamento degli statuti
  1. I comuni e le province adeguano il proprio  statuto  alle  nuove
disposizioni  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  Decorso  tale  periodo,  le  norme  statutarie   in
contrasto  con  la  presente legge sono da considerarsi prive di ogni
effetto.