Art. 33. 
                           Norme generali 
  1. Le banche di credito cooperativo sono  costituite  in  forma  di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 
  2.  La  denominazione   deve   contenere   l'espressione   "credito
cooperativo". 
  3.  La  nomina  degli   amministratori   e   dei   sindaci   spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci. 
  4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere  inferiore
a lire cinquantamila ne' superiore a lire un milione.