Art. 33.
  1. L'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 68 (Giurisdizione). - 1. Sono devolute al  giudice  ordinario
in  funzione  di giudice del lavoro tutte le controversie riguardanti
il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
con esclusione delle materie di cui ai numeri da 1 a 7  dell'articolo
2,  comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. In ogni
caso sono devolute al giudice ordinario in funzione  di  giudice  del
lavoro  le controversie, attinenti al rapporto di lavoro in corso, in
tema di:
    a) periodo di prova;
    b) diritti patrimoniali di natura retributiva;
    c) diritti patrimoniali di natura indennitaria e risarcitoria;
    d) progressioni e avanzamenti  e  mutamenti  di  qualifica  o  di
livello;
    e) applicazione dei criteri previsti dai contratti
collettivi  e  dagli  atti  di organizzazione dell'amministrazione in
materia di ferie, riposi, orario ordinario e straordinario, turni  di
lavoro e relativa distribuzione, permessi e aspettative sindacali;
    f) tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    g)  sospensione  ed  altre  vicende  modificative del rapporto di
lavoro;
    h) trasferimenti individuali e procedure di mobilita';
    i) sanzioni disciplinari;
    l) risoluzione del rapporto di lavoro;
    m)  previdenza  ed  assistenza,  con  esclusione  della   materia
pensionistica riservata alla Corte dei conti;
    n)   diritti  sindacali,  comportamenti  diretti  ad  impedire  o
limitare  l'esercizio  della  liberta'  e  dell'attivita'  sindacale,
nonche'  del diritto di sciopero e violazioni di clausole concernenti
i  diritti  e  l'attivita'  del  sindacato  contenute  nei  contratti
collettivi;
    o) pari opportunita' e discriminazione nei rapporti di lavoro.
   2.  Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di  cui
all'articolo 2, commi 4 e 5.
   3.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 si applica a partire dal
terzo anno successivo alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto   e   comunque  non  prima  della  fase  transitoria  di  cui
all'articolo 72. Durante tale periodo resta  ferma  la  giurisdizione
del  giudice amministrativo; detta giurisdizione resta ferma altresi'
per le controversie pendenti dinanzi  al  giudice  amministrativo  al
termine della predetta fase transitoria.
   4.  Entro  il  30  giugno  1994  la  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri trasmette al Parlamento  una  relazione  sull'andamento  del
contenzioso,  evidenziando le esigenze di riordino della magistratura
e dell'Avvocatura dello  Stato  e  ogni  altra  misura  organizzativa
eventualmente necessaria".
 
Nota all'art. 33:
             -  Per  il  riferimento  ai numeri da 1 a 7 dell'art. 2,
          lettera c), della legge n. 421/1992, vedi nota all'art. 2.