Art. 33. Svolgimento delle elezioni 1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalita' per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per: a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria; b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori; c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori; d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attivita' didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione; e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede; f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto; g) la proclamazione degli eletti; h) la convocazione dell'organo; i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti. 2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando e' possibile, congiuntamente. 3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi in base al comma 1.