Art. 33. 
                     Svolgimento delle elezioni 
  1. Con  ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
stabilite le modalita' per lo  svolgimento  delle  elezioni,  per  la
proclamazione  degli  eletti  e  per  l'insediamento   degli   organi
collegiali elettivi  in  applicazione  del  presente  titolo,  e,  in
particolare per: 
    a) la formazione, a cura di  ogni  scuola,  degli  elenchi  degli
elettori divisi per categoria; 
    b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con  la
partecipazione di persone facenti parte di tutte le  categorie  degli
elettori; 
    c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti,  degli
scrutatori e dei rappresentanti  di  lista,  scelti  tra  le  persone
facenti parte di tutte le categorie degli elettori; 
    d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non
turbare l'attivita' didattica, va fatta al  di  fuori  delle  ore  di
lezione; 
    e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari  tipi
di schede; 
    f) lo svolgimento dello scrutinio che,  comunque,  deve  avvenire
immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto; 
    g) la proclamazione degli eletti; 
    h) la convocazione dell'organo; 
    i) la presentazione  di  ricorsi  con  indicazione  degli  organi
decidenti. 
  2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi  collegiali,
distinte  per  ciascuna  categoria  rappresentata,  sono  effettuate,
quando e' possibile, congiuntamente. 
  3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo  e
in quello successivo secondo le modalita' da stabilirsi  in  base  al
comma 1.