(Convenzione - art. 33)
    


                      Articolo 33
     Illuminazione: condizioni di impiego delle luci
              previste all'allegato 5
1.     Il  conducente  di  un  veicolo  munito  di  proiettori  di
profondita',  di  proiettori  di  incrocio  e  di  luci  di posizione
definiti all'allegato 5 della presente Convenzione  deve  usare  tali
luci  nelle  condizioni  seguenti  quando, in virtu' dell'articolo 32
della presente Convenzione, il veicolo deve mostrare almeno una o due
luci bianche o giallo-selettivo verso l'avanti:
a)   i proiettori di profondita' non devono essere accessi ne' nei
centri abitati quando la strada e'  sufficientemente  illuminata  ne'
fuori  dai centri abitati quando la carreggiata e' illuminata in modo
continuo e  tale  illuminazione  e'  sufficiente  per  consentire  al
conducente  di  vedere  distintamente  ad  una distanza adeguata, ne'
quando il veicolo e' fermo;
b)   con riserva della possibilita' per la legislazione  nazionale
di  autorizzare l'utilizzazione dei proiettori di profondita' durante
le ore del giorno quando la visibilita' sia insufficiente a causa per
esempio, di nebbia,  di  caduta  di  neve,  di  forte  pioggia  o  di
passaggio entro una galleria, i proiettori di profondita' non debbono
essere  accesi o il loro funzionamento deve essere modificato in modo
da evitare l'abbagliamento;
i)   quando un conducente sta per incrociare un altro  veicolo;  i
proiettori,  se  sono  utilizzati,  debbono allora essere spenti o il
loro  funzionamento  deve  essere  modificato  in  modo  da   evitare
l'abbagliamento   alla  distanza  necessaria  perche'  il  conducente
dell'altro veicolo possa continuare la sua marcia agevolmente e senza
pericolo;
ii)   quando un veicolo  ne  segue  un  altro  a  breve  distanza,
tuttavia  i  proiettori  di  profondita'    possono essere utilizzati
conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo
per indicare l'intenzione di  sorpassare  nelle  condizioni  previste
all'articolo 28 della presente Convenzione;
iii)  in  tutte  le  altre  circostanze  in  cui e' necessario non
abbagliare gli altri utenti della strada o  gli  utenti  di  una  via
d'acqua o di una linea ferroviaria che costeggi la strada;
c)      con  riserva  delle disposizioni del comma d) del presente
paragrafo, i proiettori d'incrocio debbono essere accesi quando l'uso
dei proiettori di  profondita'  e'  vietato  dalle  disposizioni  dei
precedenti  commi  a)  e  b) e possono essere utilizzati in luogo dei
proiettori di profondita' quando i proiettori di incrocio  permettono
al   conducente   di   vedere  distintamente  fino  ad  una  distanza
sufficiente ed agli altri utenti della strada di scorgere il  veicolo
ad una distanza sufficiente;
d)         le   luci   di   posizione  debbono  essere  utilizzate
contemporaneamente ai proiettori di  profondita',  ai  proiettori  di
incrocio ed ai proiettori fendinebbia. Esse possono essere utilizzate
da  sole  quando  il  veicolo  e'  fermo o in sosta o quando su delle
strade diverse dalle autostrade o dalle strade indicate al  paragrafo
4  dell'articolo  25  della  presente  Convenzione,  le condizioni di
illuminazione sono tali che il conducente puo'  vedere  distintamente
fino  ad una distanza sufficiente o gli altri utenti possono scorgere
il veicolo ad una distanza sufficiente;
2.    Quando un veicolo e'  munito  dei  proiettori  fendi  nebbia
definiti  all'allegato  5  della  presente convenzione non deve usare
tali proiettori che in caso di nebbia, di caduta di neve o  di  forte
pioggia.  In  deroga alle disposizioni del paragrafo 1-c del presente
articolo l'accensione dei proiettori fendinebbia  sostituisce  allora
quella  dei  proiettori di incrocio, potendo tuttavia la legislazione
nazionale autorizzare in  questo  caso  l'accensione  simultanea  dei
proiettori fendinebbia e dei proiettori di incrocio.
3.      In  deroga  alle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo,  la  legislazione  nazionale  puo'  autorizzare,  anche  in
assenza di nebbia, di caduta di neve o di forte pioggia, l'accensione
dei proiettori fendinebbia su strade strette e con numerose curve.
4.     Nulla nella presente Convenzione potra' essere interpretato
come  un  impedimento  per  la  legislazione  nazionale  ad   imporre
l'obbligo  di  utilizzare  i  proiettori  d'incrocio  all'interno dei
centri abitati.
5.       Gli  avvertimenti  luminosi  previsti  al   paragrafo   2
dell'articolo    28    della    presente    Convenzione    consistono
nell'accensione intermittente a brevi intervalli  dei  proiettori  di
incrocio   o   nell'accensione   intermittente   dei   proiettori  di
profondita'  o  nell'accensione  alternata  a  brevi  intervalli  dei
proiettori di incrocio e dei proiettori di profondita'.