Art. 33
                          (Accesso ai dati)
   1.  Entro  un  mese  dall'attribuzione  dei titoli minerari, l'ENI
comunica  al Ministero quali perforazioni e rilievi geofisici inclusi
nell'elenco   di   cui   all'articolo  26  ricadono  nelle  aree  non
riattribuitegli   in  permesso  o  concessione,  indicando  il  costo
sostenuto,  previa  attualizzazione  dello  stesso, per i rilevamenti
geofisici.
   2. I dati sulle perforazioni ricadenti nelle aree non riattribuite
sono  messi a disposizione degli interessati prescindendo dai termini
di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967.
   3.  I  rilievi  geofisici relativi alle aree non riattribuite sono
messi  a  disposizione  dall'ENI,  direttamente  o  tramite  societa'
controllate,  per  la  consultazione,  ai  soli costi del servizio di
consultazione,  prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71
della  legge  n.613  del  1967,  e  assicurando  uguali condizioni di
accesso   a   tutti   i   richiedenti;   per  l'eventuale  successiva
acquisizione  dei  dati  geofisici, nella forma del diritto d'uso, il
corrispettivo  non puo' superare un terzo del costo sostenuto, previa
attualizzazione dello stesso.
   4.  Delle  modalita'  di  accesso ai dati di cui ai commi 2 e 3 e'
dato avviso mediante pubblicazione nel BUIG.