Art. 33 (Accesso ai dati) 1. Entro un mese dall'attribuzione dei titoli minerari, l'ENI comunica al Ministero quali perforazioni e rilievi geofisici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 26 ricadono nelle aree non riattribuitegli in permesso o concessione, indicando il costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso, per i rilevamenti geofisici. 2. I dati sulle perforazioni ricadenti nelle aree non riattribuite sono messi a disposizione degli interessati prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967. 3. I rilievi geofisici relativi alle aree non riattribuite sono messi a disposizione dall'ENI, direttamente o tramite societa' controllate, per la consultazione, ai soli costi del servizio di consultazione, prescindendo dai termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967, e assicurando uguali condizioni di accesso a tutti i richiedenti; per l'eventuale successiva acquisizione dei dati geofisici, nella forma del diritto d'uso, il corrispettivo non puo' superare un terzo del costo sostenuto, previa attualizzazione dello stesso. 4. Delle modalita' di accesso ai dati di cui ai commi 2 e 3 e' dato avviso mediante pubblicazione nel BUIG.