Art. 33. (a) (b) (( Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse )) (( 1. Nell'ambito del medesimo comparto le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni con il quale sono indicate le modalita' ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalita', tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3. 3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. )) (a) Articolo sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 33 sostituito: "Art. 33 (Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani). - 1. I comitati provinciali di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici con indicazione dei trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate. 2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti per una razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo, e degli Enti pubblici nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso amministrazioni interessate. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2. 4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani sono invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati". (b) Si veda l'art. 45, comma 22, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.