Art. 33. (a) (b)
                  (( Passaggio diretto di personale
                   tra amministrazioni diverse ))
((  1.  Nell'ambito  del medesimo comparto le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico  mediante  passaggio  diretto  di
dipendenti  appartenenti  alla  stessa  qualifica  in servizio presso
altre amministrazioni, che  facciano  domanda  di  trasferimento.  Il
trasferimento  e'  disposto  previo  consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
 2. Il trasferimento di personale  fra  comparti  diversi  avviene  a
seguito  di  apposito accordo stipulato fra le amministrazioni con il
quale sono indicate le modalita' ed i criteri  per  il  trasferimento
dei  lavoratori  in  possesso  di specifiche professionalita', tenuto
conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3.
 3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure  e
i  criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e
2. ))
  (a) Articolo sostituito dall'art. 18  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 33 sostituito:
  "Art.  33  (Competenze  dei  comitati  provinciali  e  dei comitati
metropolitani).  - 1. I comitati provinciali di cui all'art.  17  del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991,  n.  203,  informano  la  Presidenza  del
Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del  medesimo  art.
17,  comma  4,  e formulano proposte per la razionale redistribuzione
del personale degli organi  decentrati  delle  amministrazioni  dello
Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  degli enti pubblici con
indicazione dei trasferimenti di personale  eventualmente  necessari,
informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano locale presso le amministrazioni interessate.
  2.  I  comitati  metropolitani  istituiti  sul territorio nazionale
predispongono  progetti  per  una   razionale   redistribuzione   del
personale  degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato,
anche ad orientamento autonomo, e degli Enti pubblici nei  rispettivi
ambiti  provinciali  con  indicazione  dei  relativi trasferimenti di
personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica informandone le organizzazioni
sindacali   maggiormente  rappresentative  sul  piano  locale  presso
amministrazioni interessate.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  vengono
adottati  i  provvedimenti  di  trasferimento del personale di cui ai
commi 1 e 2.
  4. Alle  sedute  dei  comitati  provinciali  e  metropolitani  sono
invitati  a  partecipare  rappresentanti  delle  regioni e degli enti
locali interessati".
   (b)  Si veda l'art. 45, comma 22, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80.