Art. 33.
               Funzioni e compiti riservati allo Stato
  1.   Sono  conservate   allo  Stato   le  funzioni   amministrative
concernenti:
  a) la polizia mineraria per le risorse collocate in mare;
  b) l'approvazione di disciplinaritipo  per gli aspetti di interesse
statale;
  c)  la determinazione  dei  limiti massimi  dei  diritti, canoni  e
contributi dovuti dai titolari dei  permessi e delle concessioni, ove
non siano stabiliti con legge;
  d)  la ricerca  mineraria,  la promozione  della ricerca  mineraria
all'estero,   la  raccolta   e  l'elaborazione   dei  dati   relativi
all'industria mineraria;
  e)  la  determinazione  degli indirizzi  della  politica  mineraria
nazionale ed i relativi programmi;
  f)  la dichiarazione  di  aree indiziate  di  minerale, sentite  le
regioni interessate;
    g) l'inventario delle risorse geotermiche;
  h) la  definizione dei contenuti  e della  durata dei corsi  per il
diploma di cui  all'articolo 27, comma 3, del  decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, come sostituito dall'articolo
20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
  i)  la   determinazione  dei   limiti  massimi  delle   tariffe  da
corrispondersi  da parte  dei richiedenti  autorizzazioni, verifiche,
collaudi, ove non siano stabiliti con legge;
  l)  la  determinazione  dei  requisiti  generali  dei  progetti  di
riassetto  ambientale  che  le  regioni devono  tenere  presenti  nei
procedimenti per  la concessione  degli speciali  contributi previsti
dalla legislazione statale;
  m) la  determinazione degli indirizzi  per la raccolta dei  dati in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel settore minerario;
  n) il  riconoscimento dell'idoneita'  dei prodotti esplodenti  e la
tenuta del relativo elenco.