Art. 33 
                       Attivita' esercitabili 
 
  1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio
e' riservata alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV. 
  2. Le societa' di gestione del risparmio possono: 
    a) prestare il  servizio  di  gestione  su  base  individuale  di
portafogli di investimento per conto terzi; 
    b) istituire e gestire fondi pensione; 
    c) svolgere le attivita' connesse o strumentali  stabilite  dalla
Banca d'Italia, sentita la CONSOB. 
  3.  Il  gestore  del  fondo  puo'  affidare  specifiche  scelte  di
investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di  gestione
di patrimoni, nel quadro di  criteri  di  allocazione  del  risparmio
definiti di tempo in tempo dal gestore.