Art. 33 Attivita' esercitabili 1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV. 2. Le societa' di gestione del risparmio possono: a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. 3. Il gestore del fondo puo' affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.