Art. 33
                  (Comitato per i minori stranieri)
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

  1.  Al  fine  di  vigilare  sulle modalita' di soggiorno dei minori
stranieri  temporaneamente  ammessi  sul  territorio dello Stato e di
coordinare   le   attivita'   delle  amministrazioni  interessate  e'
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un
Comitato  presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti  dei  ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di
grazia  e  giustizia,  del  Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza  del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti
dell'Associazione   nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI),  da  un
rappresentante   dell'Unione   province   d'Italia  (UPI)  e  da  due
rappresentanti   di   organizzazioni   maggiormente   rappresentative
operanti nel settore dei problemi della famiglia.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
Ministro  da  lui  delegato,  sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno  e  di  grazia  e giustizia, sono definiti i compiti del
Comitato  concernenti  la  tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita'   alle  previsioni  della  Convenzione  sui  diritti  del
fanciullo  del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della  legge  27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le
modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei
minori stranieri, limitatamente a quelli in eta' superiore a sei anni
che  entrano  in  Italia  nell'ambito  di  programmi solidaristici di
accoglienza  temporanea  promossi  da  enti,  associazioni o famiglie
italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei
medesimi.
  3.  Il  Comitato  si  avvale, per l'espletamento delle attivita' di
competenza,  del  personale  e dei mezzi in dotazione al Dipartimento
degli  affari  sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
ha sede presso il Dipartimento medesimo.