Art. 33.


          Indennita' per la cosiddetta vacanza contrattuale


  1.  Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso
quello  in  regime  di  diritto  pubblico  destinatario  di procedure
negoziali,  e'  disposta  l'erogazione  con  lo stipendio del mese di
dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di vacanza contrattuale
riferita  al  primo  anno  del  biennio  economico  2008-09  ove  non
corrisposta durante l'anno 2008.
  2.  Le  somme  erogate  sulla  base  di quanto disposto dal comma 1
costituiscono  anticipazione  dei  benefici  complessivi  del biennio
2008-09  da  definire,  in  sede  contrattuale o altro corrispondente
strumento,   a   seguito   dell'approvazione  del  disegno  di  legge
finanziaria per l'anno 2009.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati
per  l'anno  2008  in  257  milioni  di  euro comprensivi degli oneri
contributivi  e  dell'IRAP  di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con
oneri  a  carico  dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo  3,  comma  146,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.
  5.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale  in  regime  di  diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il  cui trattamento
economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di legge.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446
          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi locali) e' stato pubblicato
          nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
             -  Si  riportano  i  testi dei commi 143, 144, 145 e 146
          dell'art. 3 della gia' citata legge n. 244 del 2007:
             «143.   Per   il   biennio  2008-2009,  in  applicazione
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale
          per    la    contrattazione   collettiva   nazionale   sono
          quantificati  complessivamente  in  240 milioni di euro per
          l'anno  2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2009”.
             «144.  Per  il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per  i
          miglioramenti  economici del rimanente personale statale in
          regime     di    diritto    pubblico    sono    determinate
          complessivamente  in  117 milioni di euro per l'anno 2008 e
          in  229  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2009 con
          specifica  destinazione,  rispettivamente, di 78 milioni di
          euro  e  116  milioni  di euro per il personale delle Forze
          armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195”.
             «145.  Le  somme  di cui ai commi 143 e 144, comprensive
          degli  oneri  contributivi  e  dell'IRAP  di cui al decreto
          legislativo   15   dicembre  1997,  n.  446,  concorrono  a
          costituire    l'importo    complessivo   massimo   di   cui
          all'articolo  11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni”.
             «146.  Per  il  personale dipendente da amministrazioni,
          istituzioni  ed  enti pubblici diversi dall'amministrazione
          statale,  gli  oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
          il  biennio  2008-2009  sono  posti a carico dei rispettivi
          bilanci  ai  sensi  dell'articolo  48, comma 2, del decreto
          legislativo  30  marzo 2001, n. 165. Per il personale delle
          universita', incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2,
          del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori
          oneri  di  cui  al presente comma sono inclusi nel fondo di
          cui  all'articolo  2,  comma  428. In sede di deliberazione
          degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1,
          del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati
          di  settore  provvedono alla quantificazione delle relative
          risorse,  attenendosi  ai  criteri  ed  ai parametri, anche
          metodologici,  di  determinazione degli oneri, previsti per
          il  personale  delle  amministrazioni dello Stato di cui al
          comma  131.  A tal fine, i comitati di settore si avvalgono
          dei  dati  disponibili  presso il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  comunicati dalle rispettive amministrazioni
          in  sede  di  rilevazione  annuale  dei dati concernenti il
          personale dipendente.».
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
             «3. Personale in regime di diritto pubblico.
             1.  In  deroga  all'articolo  2,  commi 2 e 3, rimangono
          disciplinati   dai  rispettivi  ordinamenti:  i  magistrati
          ordinari,   amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e
          procuratori  dello  Stato, il personale militare e le Forze
          di   polizia   di   Stato,   il  personale  della  carriera
          diplomatica   e   della   carriera  prefettizia  nonche'  i
          dipendenti  degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del  Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
          dalle   leggi   4   giugno   1985,  n.  281,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
             1-bis.  In  deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3, il
          rapporto   di  impiego  del  personale,  anche  di  livello
          dirigenziale,  del  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
          2000,  n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva, e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali.
             1-ter.  In  deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3, il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento.
             2.   Il   rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'articolo  2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421”.