Art. 33 
 
Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita'  derivanti  da
                              incidenti 
 
  1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la parola: «micro-invalidita'» e' sostituita dalla seguente:
«invalidita'»; 
      2) le parole:  «di  cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Ai  periti  assicurativi  che  accertano   e   stimano
falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi
il risarcimento a carico della societa' assicuratrice si  applica  la
disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»; 
    c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono  sostituite
dalla seguente: «invalidita'». 
  (( 1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del  codice  penale,  le
parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«da uno a cinque anni». ))