(( Art. 33-septies 
 
 
Consolidamento e razionalizzazione dei siti  e  delle  infrastrutture
                        digitali del Paese )) 
 
  ((1.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   con   l'obiettivo   di
razionalizzare  le  risorse  e  favorire  il   consolidamento   delle
infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni,  avvalendosi
dei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua il
censimento dei Centri per  l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)
della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed  elabora
le linee  guida,  basate  sulle  principali  metriche  di  efficienza
internazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione  di  un
piano triennale di razionalizzazione dei  CED  delle  amministrazioni
pubbliche che dovra' portare alla diffusione di  standard  comuni  di
interoperabilita', a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza  e
di  rapidita'  nell'erogazione  dei  servizi  ai  cittadini  e   alle
imprese.)) 
  ((2. Con il termine CED e' da  intendere  il  sito  che  ospita  un
impianto informatico atto alla erogazione  di  servizi  interni  alle
amministrazioni  pubbliche  e  servizi  erogati  esternamente   dalle
amministrazioni  pubbliche  che  al  minimo  comprende  apparati   di
calcolo,  apparati  di  rete  per  la  connessione  e   apparati   di
memorizzazione di massa.)) 
  ((3. Dalle attivita'  previste  al  comma  1  sono  esclusi  i  CED
soggetti alla gestione di dati classificati secondo la  normativa  in
materia  di  tutela  amministrativa  delle  informazioni  coperte  da
segreto di Stato  e  di  quelle  classificate  nazionali  secondo  le
direttive  dell'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza  (ANS)   che
esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).)) 
  ((4. Entro il 30 settembre 2013  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale
trasmette al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  dopo  adeguata
consultazione pubblica, i risultati del censimento  effettuato  e  le
linee guida per  la  razionalizzazione  dell'infrastruttura  digitale
della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni  il
Governo, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennale
di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni  di  cui
al comma 1, aggiornato annualmente.)) 
  ((5. Dall'attuazione del presente articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.))