Art. 33 bis 
 
 
              Requisito della cifra d'affari realizzata 
 
  1. All'articolo 357 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
  «19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre
2015, per la  dimostrazione  del  requisito  della  cifra  di  affari
realizzata con lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta,
il periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai  migliori
cinque anni del decennio antecedente la  data  di  pubblicazione  del
bando». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              L'articolo  357  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207  -  (Regolamento  di
          esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163,  recante  «Codice  dei  contratti  pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e' il seguente: 
              "Art. 357. Norme transitorie 
              1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del
          procedimento   e   programmazione)   sono   di    immediata
          applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione  alla
          data di entrata in vigore del regolamento. 
              2. Le disposizioni della parte II, titolo  II,  capo  I
          (progettazione), non si applicano alle progettazioni i  cui
          bandi o avvisi con cui si indice una gara siano  pubblicati
          precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
          regolamento,   nonche',   in   caso   di   affidamento   di
          progettazioni senza pubblicazione di bandi o  avvisi,  alle
          progettazioni in cui, alla data di entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
          presentare  le   offerte.   Alle   suddette   progettazioni
          continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  contenute  nel
          titolo III, capo II, sezione I, II, III e IV,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,  n.  554.
          Per le progettazioni in corso e per  quelle  bandite  prima
          della  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento,  le
          stazioni appaltanti hanno facolta' di adeguare il  progetto
          in conformita' delle disposizioni della  parte  II,  titolo
          II, capo I(progettazione). 
              3. Le disposizioni della  parte  II,  titolo  II,  capo
          II(verifica del progetto) non si applicano alle  opere  per
          le quali sia gia' stato approvato, alla data di entrata  in
          vigore del regolamento, il progetto  da  porre  a  base  di
          gara. Alle  suddette  opere  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e  49  del
          decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1999,
          n. 554. 
              4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di
          realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo
          VI, capo I (garanzie), titolo VII (il  contratto),  non  si
          applicano ai contratti i cui bandi  o  avvisi  con  cui  si
          indice una gara siano pubblicati precedentemente alla  data
          di entrata in vigore del presente regolamento, nonche',  in
          caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
          contratti in cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
          presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano  ad
          applicarsi le disposizioni contenute nei titoli  V,  VII  e
          VIII,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1999, n. 554. 
              5. Le disposizioni della parte II, titolo VI,  capo  II
          (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti  i
          cui bandi o  avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano
          pubblicati a decorrere da un anno successivo alla  data  di
          entrata in vigore del  presente  regolamento,  nonche',  in
          caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
          contratti in cui gli inviti a presentare le  offerte  siano
          inviati a decorrere da un  anno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente regolamento. 
              6.  Le  disposizioni  della  parte  II,   titolo   VIII
          (esecuzione  dei  lavori),  titolo  IX  (contabilita'   dei
          lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non  si  applicano
          all'esecuzione, contabilita' e collaudo dei  lavori  per  i
          quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento,
          siano  gia'  stati  stipulati  i  relativi  contratti.   Ai
          suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni
          contenute  nei  titoli  IX,  XI  e  XII,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Resta
          ferma la  validita'  dei  contratti  gia'  stipulati  e  da
          stipulare, per la cui esecuzione e' prevista  nel  bando  o
          nell'avviso di gara  ovvero  nella  lettera  di  invito  la
          qualificazione  in  una  o  piu'  categorie  previste   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 
              7. Le disposizioni della parte II,  titolo  XI  (lavori
          riguardanti  i  beni   del   patrimonio   culturale),   con
          esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 247,  non
          si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con  cui  si
          indice una gara siano pubblicati precedentemente alla  data
          di entrata in vigore del presente regolamento, nonche',  in
          caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai
          contratti in cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
          presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano  ad
          applicarsi le disposizioni contenute nel  titolo  XIII  del
          decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1999,
          n. 554. Le disposizioni di cui all'articolo 247 riguardanti
          la verifica dei progetti dei beni del patrimonio  culturale
          non si applicano alle opere per le  quali  sia  gia'  stato
          approvato, alla data di entrata in vigore del  regolamento,
          il progetto da porre a base di gara.  Alle  suddette  opere
          continuano ad applicarsi le  disposizioni  contenute  negli
          articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
              8. In relazione alla parte II,  titolo  XI,  fino  alla
          data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di
          cui al comma 3 dell'articolo 201 del codice, continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3
          agosto  2000,  n.  294,   come   modificato   dal   decreto
          ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420. 
              9. Le disposizioni della parte  III(contratti  pubblici
          relativi   a   servizi   attinenti    all'architettura    e
          all'ingegneria nei settori ordinari) non  si  applicano  ai
          contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice  una  gara
          siano pubblicati precedentemente alla data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  regolamento,  nonche',  in  caso  di
          contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,   ai
          contratti in cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente regolamento, siano gia' stati inviati gli inviti a
          presentare le offerte. Alle suddette  procedure  continuano
          ad applicarsi le disposizioni contenute  nel  titolo  IV  e
          negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
              10. Le disposizioni della parte IV (contratti  pubblici
          relativi a forniture e altri servizi nei settori  ordinari)
          e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i
          cui bandi o  avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano
          pubblicati successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente regolamento, nonche',  in  caso  di  contratti
          senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,
          non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le
          offerte. 
              11. Le disposizioni della parte VI (contratti  eseguiti
          all'estero), non si applicano ai contratti i  cui  bandi  o
          avvisi  con  cui  si  indice  una  gara  siano   pubblicati
          precedentemente alla data di entrata in vigore del presente
          regolamento,  nonche',   in   caso   di   contratti   senza
          pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui,  alla
          data di entrata in vigore del presente  regolamento,  siano
          gia' stati inviati gli inviti a presentare le  offerte.  Ai
          contratti di cui alla parte  VI,  titolo  I,  del  presente
          regolamento  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni
          contenute nel titolo XIV del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
              12.  Le  attestazioni  rilasciate  nella  vigenza   del
          decreto del Presidente della  Repubblica  n.  34  del  2000
          nelle categorie non  modificate  dal  presente  regolamento
          hanno validita' fino alla naturale  scadenza  prevista  per
          ciascuna  di  esse;  gli   importi   ivi   contenuti,   dal
          cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in
          vigore del presente regolamento,  si  intendono  sostituiti
          dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5.  Cessano
          di      avere      validita'      a      decorrere      dal
          cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in
          vigore del presente regolamento  le  attestazioni  relative
          alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto  del
          Presidente della Repubblica n.  34  del  2000,  nonche'  le
          attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12,  OS
          18, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 34 del 2000, e  alla  categoria  OS  2,
          individuata ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  34  del  2000  e  rilasciata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e  le
          attivita' culturali 3 agosto 2000,  n.  294,  e  successive
          modificazioni, relative a imprese  che  hanno  ottenuto,  a
          seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei
          lavori ai sensi  del  comma  14-bis,  l'attestazione  nelle
          corrispondenti   categorie    modificate    dal    presente
          regolamento. 
              12-bis.  I  certificati  di  esecuzione   dei   lavori,
          relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso
          al regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  25  gennaio   2000,   n.   34,   e   successive
          modificazioni,   sono   utilizzabili    ai    fini    della
          qualificazione nella categoria OS 20A di cui all'allegato A
          annesso al presente regolamento. Le  attestazioni  relative
          alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza  del  citato
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 34 del 2000,  possono  essere  utilizzate  ai
          fini della partecipazione alle gare in cui e' richiesta  la
          qualificazione nella categoria OS 20-A di cui  all'allegato
          A annesso al presente regolamento. 
              12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS  12,
          OS 18 e OS 21,  di  cui  all'allegato  A  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  34  del  2000,  e   alla
          categoria OS  2,  individuata  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata  ai
          sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per  i
          beni e le attivita' culturali 3  agosto  2000,  n.  294,  e
          successive  modificazioni,  rilasciate  nella  vigenza  del
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  34  del  2000,
          possono essere  utilizzate,  fino  alla  naturale  scadenza
          prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione
          alle  gare  in   cui   e'   richiesta   la   qualificazione
          rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS  21  e
          OS 2-A di cui all'allegato A del presente  regolamento.  Le
          attestazioni relative alle categorie OS 7 e  OS  8  di  cui
          all'allegato A del decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono  essere
          utilizzate,  fino  alla  naturale  scadenza  prevista   per
          ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in
          cui e' richiesta la qualificazione nella categoria OS 7  di
          cui all'allegato A del presente  regolamento.  Gli  importi
          contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma,  dal
          cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in
          vigore del presente regolamento,  si  intendono  sostituiti
          dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. 
              13. Le attestazioni relative alle categorie OG  10,  OG
          11, OS 7, OS 8, OS  12,  OS  18,  OS  20,  OS  21,  di  cui
          all'allegato A del decreto del Presidente della  Repubblica
          25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000,  n.  294,
          come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n.  420,  la  cui
          scadenza interviene nel periodo intercorrente tra  la  data
          di pubblicazione del presente  regolamento  e  la  data  di
          entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino
          alla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento.
          (eliminate alcune categorie non ammesse  al  «Visto»  della
          Corte dei conti) 
              14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG  10
          e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, le
          stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa  interessata
          o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente  i
          certificati   di    esecuzione    dei    lavori    relativi
          rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero  alle  categorie
          OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  34  del  2000,   laddove
          relativi a  lavorazioni  anche  ricomprese  rispettivamente
          nelle categorie OG 10 e OS 35 di  cui  all'allegato  A  del
          presente regolamento, secondo l'allegato B.1  del  presente
          regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la
          quota  parte  attribuita   a   ciascuna   delle   categorie
          individuate  nel   medesimo   allegato   A   del   presente
          regolamento, fermo restando  quanto  previsto  all'articolo
          83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli
          articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86,  comma  1,  si
          intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1. 
              14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi
          alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   n.   34   del   2000   sono
          utilizzabili ai fini della qualificazione  nella  categoria
          OG 11 di  cui  all'allegato  A  del  presente  regolamento,
          attribuendo,  in   via   convenzionale,   l'importo   delle
          lavorazioni eseguite  secondo  le  percentuali  di  seguito
          indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40
          per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati  di
          esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS  18
          e OS 21, di cui all'allegato A del decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 34 del 2000, e  alla  categoria  OS  2,
          individuata ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n.  34  del  2000  e  rilasciata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e  le
          attivita' culturali 3 agosto 2000,  n.  294,  e  successive
          modificazioni,   sono   utilizzabili    ai    fini    della
          qualificazione, rispettivamente, nelle categorie  OS  12-A,
          OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del  presente
          regolamento.  Su  richiesta  dell'impresa  interessata:   i
          certificati  di  esecuzione  dei   lavori   relativi   alla
          categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere
          paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni
          appaltanti nella categoria OS 12-B di  cui  all'allegato  A
          del  presente  regolamento  per  la  corrispondente   quota
          eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente  quota,
          ove  presente;  i  certificati  di  esecuzione  dei  lavori
          relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti
          ai componenti per facciate continue,  sono  riemessi  dalle
          stazioni  appaltanti  nella  categoria  OS  18-B   di   cui
          all'allegato   A   del   presente   regolamento   per    la
          corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per
          la  rimanente  quota,  ove  presente;  i   certificati   di
          esecuzione dei lavori, relativi alla categoria  OS  21,  in
          tutto  o  in  parte  riferiti  all'esecuzione  di  indagini
          geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di  cui
          all'allegato   A   del   presente   regolamento   per    la
          corrispondente quota eseguita e nella categoria OS  21  per
          la  rimanente  quota,  ove  presente;  i   certificati   di
          esecuzione dei lavori relativi  alla  categoria  OS  2,  in
          tutto o in parte  riferiti  ai  beni  culturali  mobili  di
          interesse archivistico  e  librario,  sono  riemessi  nella
          categoria  OS  2-B  di  cui  all'allegato  A  del  presente
          regolamento per la corrispondente quota  eseguita  e  nella
          categoria OS 2-A per la rimanente quota,  ove  presente.  I
          certificati  di  esecuzione  dei   lavori   relativi   alle
          categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.   34   del   2000,   sono
          utilizzabili ai fini della qualificazione  nella  categoria
          OS 7 di cui all'allegato A  del  presente  regolamento.  Su
          richiesta  dell'impresa  interessata,  i   certificati   di
          esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS  8,
          riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono  riemessi
          dalle stazioni appaltanti  nella  categoria  OS  8  di  cui
          all'allegato   A   del   presente   regolamento   per    la
          corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la
          rimanente  quota.  La  riemissione   dei   certificati   di
          esecuzione dei  lavori  ai  sensi  del  presente  comma  e'
          effettuata secondo l'allegato B.1 del presente regolamento,
          indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte
          attribuita   a   ciascuna   delle   categorie   individuate
          nell'allegato A del presente  regolamento,  fermo  restando
          quanto previsto all'articolo 83, comma  5.  Il  riferimento
          all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3  e  4,
          85, comma 2, e 86, comma 1, si intende  sostituito  con  il
          riferimento all'allegato B.1. 
              15. A  decorrere  dal  trecentosessantaseiesimo  giorno
          dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i
          certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o  piu'
          delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS  21  di
          cui  all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2,  individuata  ai
          sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 2000, n. 34, e  rilasciata  ai  sensi  del  D.M.  3
          agosto 2000, n. 294, come modificato dal  D.M.  24  ottobre
          2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui  bandi
          o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000,  n.   34,
          nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di  bandi
          o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti  a
          presentare le offerte siano stati inviati  in  vigenza  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34,  sono  emessi  dalle   stazioni   appaltanti,   secondo
          l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B,
          le  categorie  individuate  nell'allegato  A  del  presente
          regolamento, corrispondenti a quelle previste nel  bando  o
          nell'avviso o  nella  lettera  di  invito,  fermo  restando
          quanto previsto all'articolo  83,  comma  5.  Qualora,  nel
          quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11
          di cui all'allegato A  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B,  6.2-B
          e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in  luogo  della
          categoria  OG  11  di  cui  all'allegato  A  del   presente
          regolamento,  le  categorie  specialistiche  affidate,  tra
          quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e  OS
          30 nell'allegato A del  presente  regolamento,  di  cui  le
          lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, si  compongono.  Ai  fini  della  qualificazione  nelle
          categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A  annesso  al
          presente regolamento, le stazioni appaltanti  provvedono  a
          emettere i certificati di esecuzione  dei  lavori  relativi
          rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero  alle  categorie
          OG 3, OG 6,  OS  21,  di  cui  all'allegato  A  annesso  al
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  25  gennaio   2000,   n.   34,   e   successive
          modificazioni, ove verifichino la presenza  di  lavorazioni
          anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS
          35 di cui all'allegato A annesso al  presente  regolamento,
          secondo l'allegato B.1  annesso  al  presente  regolamento,
          indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte
          attribuita  a  ciascuna  delle  categorie  individuate  nel
          citato allegato A annesso al  presente  regolamento,  fermo
          restando quanto  previsto  all'articolo  83,  comma  5.  Il
          riferimento all'allegato B, contenuto  negli  articoli  83,
          commi 3 e 4, 85,  comma  2,  e  86,  comma  1,  si  intende
          sostituito con il riferimento all'allegato B.1. 
              16. Per trecentosessantacinque giorni  successivi  alla
          data di entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  i
          soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  b),  ai
          fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui
          si indice una gara  nonche'  in  caso  di  contratti  senza
          pubblicazione   di   bandi   o   avvisi   ai   fini   della
          predisposizione  degli   inviti   a   presentare   offerte,
          applicano le disposizioni del decreto del Presidente  della
          Repubblica 25 gennaio  2000,  n.  34  e  le  categorie  del
          relativo  allegato  A.  Per  trecentosessantacinque  giorni
          successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  ai  fini  della  partecipazione   alle   gare
          riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG  10,  OG
          11, OS 7, OS 8, OS  12,  OS  18,  OS  20,  OS  21,  di  cui
          all'allegato A del decreto del Presidente della  Repubblica
          25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2  individuata  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
          34, e rilasciata ai sensi del D.M. 3 agosto 2000,  n.  294,
          come modificato dal  D.M.  24  ottobre  2001,  n.  420,  la
          dimostrazione del  requisito  relativo  al  possesso  della
          categoria richiesta avviene  mediante  presentazione  delle
          attestazioni di  qualificazione  rilasciate  dalle  SOA  in
          vigenza del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 2000, n. 34, purche' in  corso  di  validita'  alla
          data di entrata in vigore del  presente  regolamento  anche
          per  effetto  della  disposizione  di  cui  al  comma   13.
          (eliminate alcune categorie non ammesse  al  «Visto»  della
          Corte dei conti) 
              17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate  dalle
          SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A,  OS  2-B,
          OS 7, OS 8, OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS
          20-B, OS 21 e OS 35, di cui  all'allegato  A  del  presente
          regolamento,  possono  essere  utilizzate,  ai  fini  della
          partecipazione    alle    gare,     a     decorrere     dal
          trecentosessantaseiesimo giorno dalla data  di  entrata  in
          vigore  del   presente   regolamento.   (eliminate   alcune
          categorie non ammesse al «Visto» della Corte dei conti) 
              18. In relazione all'articolo 47, comma 2, la  verifica
          relativa ai lavori di cui  alla  lettera  a),  puo'  essere
          effettuata dagli uffici tecnici delle  stazioni  appaltanti
          fino al centottantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in
          vigore del decreto di cui  all'articolo  46,  comma  2;  in
          relazione all'articolo 47, comma 3, per un periodo  di  tre
          anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
          regolamento gli uffici tecnici  della  stazione  appaltante
          sono  esentati  dal  possesso  del  sistema  di   controllo
          interno. 
              19. In relazione all'articolo 50, per un periodo di tre
          anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
          regolamento, il requisito di cui al comma  1,  lettera  a),
          puo' essere anche riferito ad attivita'  di  progettazione,
          direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma
          1,  lettera  b),  puo'  essere  soddisfatto  attraverso  la
          dimostrazione  di  almeno  quattro  servizi   analoghi   di
          progettazione, direzione  dei  lavori  o  collaudo  per  un
          importo complessivo almeno  pari  a  quello  oggetto  della
          verifica da affidare. 
              20. In relazione alle disposizioni di cui  all'articolo
          64, comma 2, le SOA si adeguano  entro  centottanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  regolamento,  dandone
          comunicazione  all'Autorita'.  In  caso   di   inadempienza
          l'Autorita' dispone la decadenza dell'autorizzazione di cui
          all'articolo 68. 
              21. In relazione all'articolo  66,  comma  1,  le  SOA,
          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente regolamento, adeguano la propria  composizione
          azionaria al divieto di partecipazione per  i  soggetti  di
          cui  all'articolo  3,  comma  1,   lettera   ff),   dandone
          comunicazione all'Autorita'. 
              21-bis. In relazione all'articolo 77, comma 6, fino  al
          31 dicembre 2012, le  percentuali  ivi  indicate,  pari  al
          venticinque per cento,  sono  aumentate  al  cinquanta  per
          cento. 
              22. Le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 17  e
          all'articolo 107, comma 2, si applicano ai contratti i  cui
          bandi o avvisi con cui si indice una gara siano  pubblicati
          a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla  data
          di entrata in vigore del regolamento, nonche', in  caso  di
          contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,   ai
          contratti in cui, al trecentosessantaseiesimo giorno  dalla
          data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora
          stati inviati gli inviti a presentare le offerte.  (seguiva
          un periodo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti) In
          relazione all'articolo 107, comma 2, nel  suddetto  periodo
          transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
          all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 
              23. In relazione all'articolo 87, in  deroga  a  quanto
          previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in
          vigore del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
          gennaio 2000, n. 34, svolgevano la  funzione  di  direttore
          tecnico, possono conservare  l'incarico  presso  la  stessa
          impresa. 
              24. In relazione agli articoli 88, commi da 2  a  7,  e
          104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o
          degli avvisi con cui si indice una gara nonche' in caso  di
          contratti senza pubblicazione di bandi  o  avvisi  ai  fini
          della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la
          qualificazione  SOA  e  la  qualificazione   a   contraente
          generale mediante avvalimento si applicano a decorrere  dal
          trecentosessantaseiesimo giorno dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento. 
              25.    In    relazione    all'articolo    89,     entro
          trecentosessantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento,  l'Autorita'  provvede  ad
          individuare le informazioni  che  devono  essere  riportate
          nelle attestazioni di qualificazione. 
              26. Le disposizioni di cui all'articolo  97,  comma  5,
          non si applicano alle domande di rilascio, rinnovo e cambio
          classifica dell'attestazione di qualificazione a contraente
          generale presentate prima della data di entrata  in  vigore
          del presente regolamento. 
              27. In relazione all'articolo  100,  comma  1,  lettera
          c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in  possesso  di
          attestazioni  SOA  per   classifica   illimitata,   possono
          documentare  l'esistenza  del  requisito  a   mezzo   copia
          conforme  delle  attestazioni  possedute,  nei  limiti   di
          validita' di cui all'articolo 98,  comma  1,  del  presente
          regolamento, secondo quanto prescritto  dall'articolo  189,
          comma 5, del codice. 
              28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e  3,  101,
          comma 2, e 102, comma 2,  entro  centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore  del  regolamento,  il  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti provvede a  verificare
          il possesso dei requisiti di ordine  generale  riferiti  ai
          responsabili di progetto ed  ai  responsabili  di  cantiere
          delle imprese che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento, risultano  in  possesso  dell'attestazione  di
          qualificazione  a  contraente  generale.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 98, comma 4. 
              29.  In  relazione  all'articolo  248,  comma  5,   con
          riferimento ai lavori di cui alle categorie  OS  2-A  e  OS
          2-B, per la qualificazione in  classifiche  inferiori  alla
          III, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 29
          del codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  fermo
          restando quanto previsto  dall'articolo  182  del  medesimo
          decreto, la direzione tecnica puo' essere affidata anche  a
          soggetto dotato di esperienza professionale  acquisita  nei
          suddetti lavori quale direttore di cantiere per un  periodo
          non inferiore  a  cinque  anni  da  comprovare  con  idonei
          certificati  di  esecuzione  dei  lavori  attestanti   tale
          condizione rilasciati dall'autorita' preposta  alla  tutela
          dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le
          attivita' culturali  di  concerto  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti possono  essere  definiti  o
          individuati   eventuali   altri    titoli    o    requisiti
          professionali equivalenti. 
              30. In relazione all'articolo  274,  comma  1,  secondo
          periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa,
          il responsabile del procedimento della stazione  appaltante
          fornisce al responsabile del procedimento della centrale di
          committenza dati, informazioni e  documentazione  rilevanti
          in ordine alla fase di esecuzione del contratto,  anche  in
          relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni
          di cui al titolo IV.". 
              L'  articolo  61,  comma  6,  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,  e'  il
          seguente: 
              "Art. 61. Categorie e classifiche 
              (Omissis). 
              6. Per gli appalti di importo a base di gara  superiore
          a euro 20.658.000,  l'impresa,  oltre  alla  qualificazione
          conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel
          quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
          una cifra di affari, ottenuta con  lavori  svolti  mediante
          attivita' diretta ed indiretta, non inferiore a  2,5  volte
          l'importo a  base  di  gara;  il  requisito  e'  comprovato
          secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed e'
          soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.".