Art. 33 ter Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 1. E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contrattipubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresi' l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullita' degli atti adottati e la responsabilita' amministrativa e contabile dei funzionari responsabili. 2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalita' operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.
Riferimenti normativi L'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' il seguente: "Art. 62-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalita' e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) istituita, presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.".