Art. 33 quater Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 113, comma 3, la parola: «75» e' sostituita dalla seguente: «80» e la parola: «25» e' sostituita dalla seguente: «20»; b) dopo l'articolo 237 e' inserito il seguente capo: «CAPO IV-bis. - OPERE IN ESERCIZIO. ART. 237-bis. - (Opere in esercizio). - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilita' dell'appaltatore. Resta altresi' fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformita' delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entita' delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie». 2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, e' spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottottanta giorni.
Riferimenti normativi Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100. L' articolo 113, comma 3, del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "Art. 113. Cauzione definitiva. (Omissis). 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. ". L' articolo 237 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: "Art. 237. Norma di rinvio. 1. Nei concorsi di progettazione si applicano le disposizioni del capo III con esclusione dell'articolo 221 della presente parte nonche' quelle degli articoli 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.".