Art. 33 
 
 
                     Scioglimento del consiglio 
 
  1. Il consiglio e' sciolto: 
    a) se non e' in grado di funzionare regolarmente; 
    b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; 
    c)  se  ricorrono  altri  gravi  motivi  di  rilevante  interesse
pubblico. 
  2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui
al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su
proposta del CNF, previa diffida. 
  3.  In  caso  di  scioglimento,  le  funzioni  del  consiglio  sono
esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto
tra gli avvocati con  oltre  venti  anni  di  anzianita',  il  quale,
improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento,
convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione. 
  4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio  delle  sue
funzioni, puo' nominare un comitato di non piu'  di  sei  componenti,
scelti tra  gli  iscritti  all'albo,  di  cui  uno  con  funzioni  di
segretario.