(Regolamento-art. 33)
                             Articolo 33 
 
     Opere di bonifica e prevenzione del dissesto idrogeologico 
 
  1. La normativa di piano consente  la  realizzazione  di  opere  di
bonifica  e   prevenzione   del   dissesto   idrogeologico,   attuate
preferenzialmente mediante l'impiego  delle  tecniche  di  ingegneria
naturalistica.