Art. 33 
 
 
Semplificazione e razionalizzazione dei  controlli  della  Corte  dei
                                conti 
 
  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le sezioni regionali della
Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito  del  controllo  di
legittimita'   e   regolarita'   delle   gestioni,   verificano    il
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di  ciascun  ente  locale.  A
tale fine,  il  sindaco,  relativamente  ai  comuni  con  popolazione
superiore ai  15.000  abitanti,  o  il  presidente  della  provincia,
avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario
negli enti in cui non e' prevista la figura del  direttore  generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti un referto sul  sistema  dei  controlli  interni,  adottato
sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie
della Corte dei conti e sui  controlli  effettuati  nell'anno,  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione; il referto e',  altresi',  inviato  al  presidente  del
consiglio comunale o provinciale.». 
    2. Al decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 1: 
        1) al comma 2, le parole  «Ogni  sei  mesi»  sono  sostituite
dalla parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite
dalle parole «nell'anno»; 
        2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Il  presidente
della regione trasmette ogni dodici mesi alla  Sezione  regionale  di
controllo della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul  sistema  dei
controlli interni, adottata sulla base delle linee  guida  deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e  sui  controlli
effettuati nell'anno.»; 
        3) al comma 12 e' aggiunto il seguente periodo:  «Avverso  le
delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei  conti,
di cui al presente comma,  e'  ammessa  l'impugnazione  alle  Sezioni
riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le  forme
e i termini di cui all'articolo  243-quater,  comma  5,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»; 
    b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «In presenza»  fino  a:
«delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o
risolvere contrasti interpretativi». 
  3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c) del comma 6 e' aggiunto il  seguente  periodo:
«gli obblighi di controllo,  attribuiti  alla  Sezione  regionale  di
controllo della  Corte  dei  conti,  si  riferiscono  ai  comuni  con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;»; 
    b) al  comma  7,  dopo  la  parola:  «liste»,  sono  aggiunte  le
seguenti:  «per  i  comuni  con  popolazione   superiore   a   30.000
abitanti.». 
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli atti di cui  al
comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'
da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3  della  legge
(( 14 gennaio 1994, )) n.  20,  sono  inviati  dalle  amministrazioni
contestualmente agli Uffici di  controllo,  per  l'effettuazione  del
controllo preventivo di regolarita' contabile, e  agli  uffici  della
Corte dei conti  competenti  per  l'effettuazione  del  controllo  di
legittimita'. Gli atti soggetti al controllo  preventivo  di  cui  al
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono  inviati  agli
Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa  e
contabile.» 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  148  del  DECRETO
          LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n.  267,  recante  Testo  unico
          delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,   come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 148 (Controlli esterni). 
              1. Le sezioni regionali  della  Corte  dei  conti,  con
          cadenza annuale, nell'ambito del controllo di  legittimita'
          e regolarita' delle gestioni, verificano  il  funzionamento
          dei controlli interni ai fini  del  rispetto  delle  regole
          contabili e dell'equilibrio di  bilancio  di  ciascun  ente
          locale. A tale fine, il sindaco,  relativamente  ai  comuni
          con  popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti,   o   il
          presidente  della  provincia,  avvalendosi  del   direttore
          generale, quando presente, o del segretario negli  enti  in
          cui non e'  prevista  la  figura  del  direttore  generale,
          trasmette annualmente alla sezione regionale  di  controllo
          della Corte dei conti un referto sul sistema dei  controlli
          interni, adottato sulla base delle linee  guida  deliberate
          dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti  e  sui
          controlli effettuati nell'anno, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente  disposizione;  il
          referto e', altresi', inviato al presidente  del  consiglio
          comunale o provinciale. 
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  puo'
          attivare  verifiche  sulla   regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 14,  comma  1,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che
          negli altri casi previsti  dalla  legge,  qualora  un  ente
          evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni
          di   squilibrio   finanziario   riferibili   ai    seguenti
          indicatori: 
              a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria; 
              b) disequilibrio consolidato della parte  corrente  del
          bilancio; 
              c) anomale modalita' di gestione dei servizi per  conto
          di terzi; 
              d) aumento  non  giustificato  di  spesa  degli  organi
          politici istituzionali. 
              3. Le sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei
          conti possono attivare le procedure di cui al comma 2. 
              4. In caso di rilevata assenza  o  inadeguatezza  degli
          strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del
          comma  1  del  presente  articolo,  fermo  restando  quanto
          previsto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  e
          successive modificazioni, e dai commi 5 e  5-bis  dell'art.
          248 del presente testo unico,  le  sezioni  giurisdizionali
          regionali   della   Corte   dei   conti    irrogano    agli
          amministratori responsabili la  condanna  ad  una  sanzione
          pecuniaria da un minimo di cinque fino  ad  un  massimo  di
          venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento
          di commissione della violazione. ". 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1  e  6  del
          DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174, recante Disposizioni
          urgenti in materia di finanza e  funzionamento  degli  enti
          territoriali,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  favore
          delle zone terremotate  nel  maggio  2012,  convertito  con
          modificazioni dalla  L.  7  dicembre  2012,  n.  213,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte
          dei conti al controllo  sulla  gestione  finanziaria  delle
          regioni). 
              1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza
          pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e
          regionale,  e  di  garantire  il   rispetto   dei   vincoli
          finanziari    derivanti    dall'appartenenza    dell'Italia
          all'Unione europea, le disposizioni del  presente  articolo
          sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
          100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte  dei
          conti sulla  gestione  finanziaria  delle  regioni  di  cui
          all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  e
          all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n.  131,  e
          successive modificazioni. 
              2. Annualmente le sezioni regionali di controllo  della
          Corte dei  conti  trasmettono  ai  consigli  regionali  una
          relazione  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nelle   leggi   regionali   approvate   nell'anno
          precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. 
              3. Le sezioni regionali di controllo  della  Corte  dei
          conti  esaminano  i  bilanci  preventivi  e  i   rendiconti
          consuntivi delle regioni e degli  enti  che  compongono  il
          Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
          procedure di cui all'art. 1, commi 166  e  seguenti,  della
          legge 23  dicembre  2005,  n.  266,  per  la  verifica  del
          rispetto  degli  obiettivi  annuali  posti  dal  patto   di
          stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
          materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma,  della
          Costituzione,  della  sostenibilita'  dell'indebitamento  e
          dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare,
          anche in prospettiva,  gli  equilibri  economico-finanziari
          degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e  i
          rendiconti delle  regioni  con  i  relativi  allegati  sono
          trasmessi alle competenti sezioni  regionali  di  controllo
          della Corte dei conti  dai  presidenti  delle  regioni  con
          propria relazione. 
              4. Ai  fini  del  comma  3,  le  sezioni  regionali  di
          controllo della Corte dei conti verificano altresi'  che  i
          rendiconti  delle  regioni  tengano   conto   anche   delle
          partecipazioni in societa'  controllate  e  alle  quali  e'
          affidata  la  gestione   di   servizi   pubblici   per   la
          collettivita'  regionale  e  di  servizi  strumentali  alla
          regione, nonche' dei risultati  definitivi  della  gestione
          degli enti del Servizio sanitario nazionale,  per  i  quali
          resta fermo quanto previsto dall'art.  2,  comma  2-sexies,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'art.
          2, comma 12, della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  e
          dall'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              5. Il rendiconto generale della regione  e'  parificato
          dalla sezione regionale di controllo della Corte dei  conti
          ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di  cui
          al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
          parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
          conti  formula  le  sue   osservazioni   in   merito   alla
          legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
          misure di  correzione  e  gli  interventi  di  riforma  che
          ritiene necessari al fine, in  particolare,  di  assicurare
          l'equilibrio del bilancio e  di  migliorare  l'efficacia  e
          l'efficienza della spesa. La decisione  di  parifica  e  la
          relazione  sono  trasmesse  al  presidente   della   giunta
          regionale e al consiglio regionale. 
              6. Il presidente della regione  trasmette  ogni  dodici
          mesi alla Sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti una relazione  sul  sistema  dei  controlli  interni,
          adottata sulla base  delle  linee  guida  deliberate  dalla
          Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  e  sui
          controlli effettuati nell'anno. 
              7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi  3  e  4,
          l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
          di  controllo  della  Corte   dei   conti,   di   squilibri
          economico-finanziari, della  mancata  copertura  di  spese,
          della  violazione  di  norme  finalizzate  a  garantire  la
          regolarita'  della  gestione  finanziaria  o  del   mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno  comporta  per   le   amministrazioni   interessate
          l'obbligo  di  adottare,  entro   sessanta   giorni   dalla
          comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
          i provvedimenti idonei a rimuovere  le  irregolarita'  e  a
          ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali  provvedimenti
          sono trasmessi alle sezioni regionali  di  controllo  della
          Corte dei conti che li verificano  nel  termine  di  trenta
          giorni dal ricevimento. Qualora  la  regione  non  provveda
          alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la  verifica
          delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
          preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
          stata accertata  la  mancata  copertura  o  l'insussistenza
          della relativa sostenibilita' finanziaria. 
              8. Le relazioni  redatte  dalle  sezioni  regionali  di
          controllo  della  Corte  dei  conti  ai  sensi  dei   commi
          precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
          ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze  per
          le determinazioni di competenza. 
              9. Ciascun gruppo  consiliare  dei  consigli  regionali
          approva un rendiconto  di  esercizio  annuale,  strutturato
          secondo linee guida deliberate dalla Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  per  assicurare  la
          corretta rilevazione dei fatti di gestione  e  la  regolare
          tenuta  della  contabilita',  nonche'   per   definire   la
          documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
          caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le  risorse
          trasferite  al  gruppo   dal   consiglio   regionale,   con
          indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
          adottate per consentire  la  tracciabilita'  dei  pagamenti
          effettuati. 
              9-bis.  Al  fine  di  agevolare  la   rimozione   degli
          squilibri finanziari delle regioni che adottano, o  abbiano
          adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
          dell'art. 14, comma 22, del decreto-legge 31  maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle
          finanze,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito  un  Fondo  di
          rotazione,  con  una  dotazione  di  50  milioni  di  euro,
          denominato  «Fondo  di  rotazione  per  la  concessione  di
          anticipazioni alle  regioni  in  situazione  di  squilibrio
          finanziario»,  finalizzato  a  concedere  anticipazioni  di
          cassa per il graduale  ammortamento  dei  disavanzi  e  dei
          debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
          sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione  del  citato
          piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la  regione
          Campania al finanziamento del piano di rientro  di  cui  al
          comma 5 dell'art. 16 del decreto legge 22 giugno  2012,  n.
          83, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134. 
              9-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro   per   gli   affari
          regionali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31  marzo
          2013 sono  individuati  i  criteri  per  la  determinazione
          dell'importo massimo dell'anticipazione  di  cui  al  comma
          9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
          per la concessione e per la restituzione della stessa in un
          periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
          a quello in cui viene erogata  l'anticipazione.  I  criteri
          per la  determinazione  dell'anticipazione  attribuibile  a
          ciascuna Regione  sono  definiti  nei  limiti  dell'importo
          massimo  fissato  in  euro  10   per   abitante   e   della
          disponibilita' annua del Fondo. 
              9-quater. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  per
          l'anno 2013 dalle disposizioni di  cui  ai  commi  9-bis  e
          9-ter, si provvede a valere sulla dotazione  del  Fondo  di
          rotazione di cui all'art. 4, comma 1. Il Fondo  di  cui  al
          comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle  somme  del  Fondo
          rimborsate dalle regioni. 
              9-quinquies. Con decreti del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze si provvede  alle  occorrenti  variazioni  di
          bilancio. 
              9-sexies.  In  sede   di   prima   applicazione   delle
          disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
          interessate, in presenza di eccezionali motivi di  urgenza,
          puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
          rotazione di cui al comma  9-bis,  da  riassorbire  secondo
          tempi e modalita' disciplinati dal decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9-ter. 
              9-septies. Il piano di stabilizzazione  finanziaria  di
          cui al  comma  9-bis,  per  le  regioni  che  abbiano  gia'
          adottato il piano stesso, e' completato entro il 30  giugno
          2016 e l'attuazione degli  atti  indicati  nel  piano  deve
          avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
          i predetti termini  sono,  rispettivamente,  di  quattro  e
          cinque   anni   dall'adozione   del   ripetuto   piano   di
          stabilizzazione   finanziaria.    Conseguentemente,    sono
          soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'art. 1 del decreto-legge
          10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
          legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
              10.  Il  rendiconto  e'  trasmesso  da  ciascun  gruppo
          consiliare al presidente del consiglio  regionale,  che  lo
          trasmette  al  presidente  della  regione.  Entro  sessanta
          giorni dalla chiusura dell'esercizio, il  presidente  della
          regione trasmette il  rendiconto  di  ciascun  gruppo  alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
          ricevimento, sulla regolarita' dello  stesso  con  apposita
          delibera, che e' trasmessa al presidente della regione  per
          il  successivo  inoltro   al   presidente   del   consiglio
          regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
          pronuncia nei successivi trenta giorni,  il  rendiconto  di
          esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto  e',
          altresi', pubblicato in allegato al  conto  consuntivo  del
          consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione. 
              11.  Qualora  la  competente   sezione   regionale   di
          controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
          di esercizio del  gruppo  consiliare  o  la  documentazione
          trasmessa a corredo dello  stesso  non  sia  conforme  alle
          prescrizioni  stabilite  a  norma  del  presente  articolo,
          trasmette,  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   del
          rendiconto, al presidente della regione  una  comunicazione
          affinche'  si  provveda  alla  relativa   regolarizzazione,
          fissando un termine  non  superiore  a  trenta  giorni.  La
          comunicazione e'  trasmessa  al  presidente  del  consiglio
          regionale per i successivi adempimenti da parte del  gruppo
          consiliare interessato e sospende il  decorso  del  termine
          per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui  il  gruppo
          non  provveda  alla  regolarizzazione  entro   il   termine
          fissato,  decade,  per  l'anno  in   corso,   dal   diritto
          all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
          La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
          restituire le somme ricevute  a  carico  del  bilancio  del
          consiglio regionale e non rendicontate. 
              12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui  al
          comma  11  conseguono   alla   mancata   trasmissione   del
          rendiconto entro il termine individuato ai sensi del  comma
          10, ovvero alla delibera di non regolarita' del  rendiconto
          da parte della sezione regionale di controllo  della  Corte
          dei conti. Avverso le delibere della Sezione  regionale  di
          controllo della Corte dei conti, di cui al presente  comma,
          e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della  Corte
          dei conti in  speciale  composizione,  con  le  forme  e  i
          termini di cui all'art. 243-quater, comma  5,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              13.-15. (soppressi) 
              16.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  il  proprio
          ordinamento alle disposizioni del presente  articolo  entro
          un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              17. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              "Art. 6 Sviluppo degli  strumenti  di  controllo  della
          gestione finalizzati all'applicazione della revisione della
          spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei Conti 
              1. Per lo svolgimento di analisi sulla  spesa  pubblica
          effettuata  dagli  enti  locali,  il  Commissario  per   la
          revisione   della   spesa   previsto   dall'art.   2    del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, si  avvale
          dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica della  Ragioneria
          generale dello Stato ai  quali  sono  affidate  analisi  su
          campione relative  alla  razionalizzazione,  efficienza  ed
          economicita' dell'organizzazione e sulla sostenibilita' dei
          bilanci. 
              2. Le analisi di cui al comma 1 sono  svolte  ai  sensi
          dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31  dicembre
          2009,  n.  196,  sulla  base  di  modelli  di  accertamento
          concordati dalla Ragioneria generale  dello  Stato  con  il
          Commissario di cui al comma 1 e  deliberati  dalla  Sezione
          delle  autonomie  della  Corte   dei   conti.   Gli   esiti
          dell'attivita'  ispettiva  sono  comunicati   al   predetto
          Commissario  di  cui  al  comma  precedente,  alle  Sezioni
          regionali di controllo della Corte dei conti e alla Sezione
          delle autonomie. 
              3. La Sezione delle autonomie  della  Corte  dei  conti
          definisce, sentite le Regioni e  le  Province  autonome  di
          Trento e di  Bolzano,  le  metodologie  necessarie  per  lo
          svolgimento dei controlli per la  verifica  dell'attuazione
          delle misure dirette  alla  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica degli  enti  territoriali.  Le  Sezioni  regionali
          effettuano i controlli in base  alle  metodologie  suddette
          anche tenendo conto degli esiti dell'attivita' ispettiva e,
          in presenza di criticita' della  gestione,  assegnano  alle
          amministrazioni interessate un  termine,  non  superiore  a
          trenta  giorni,  per  l'adozione  delle  necessarie  misure
          correttive dirette a  rimuovere  le  criticita'  gestionali
          evidenziate  e  vigilano   sull'attuazione   delle   misure
          correttive adottate. La Sezione delle  autonomie  riferisce
          al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati. 
              4.  Al  fine  di  prevenire   o   risolvere   contrasti
          interpretativi rilevanti per  l'attivita'  di  controllo  o
          consultiva o per la risoluzione di questioni di massima  di
          particolare rilevanza, la  Sezione  delle  autonomie  emana
          delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di
          controllo  si  conformano.   Resta   salva   l'applicazione
          dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1°  luglio  2009,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2009, n. 102, nei casi riconosciuti  dal  Presidente  della
          Corte dei  conti  di  eccezionale  rilevanza  ai  fini  del
          coordinamento della  finanza  pubblica  ovvero  qualora  si
          tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attivita'
          delle Sezioni centrali di controllo. ". 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 della LEGGE 6 luglio
          2012, n. 96 recante  Norme  in  materia  di  riduzione  dei
          contributi pubblici in favore dei partiti e  dei  movimenti
          politici, nonche' misure per garantire la trasparenza  e  i
          controlli dei rendiconti dei medesimi.  Delega  al  Governo
          per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il
          finanziamento dei partiti e dei movimenti  politici  e  per
          l'armonizzazione  del  regime  relativo   alle   detrazioni
          fiscali, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 13 Introduzione di  limiti  massimi  delle  spese
          elettorali dei candidati e  dei  partiti  politici  per  le
          elezioni comunali 
              1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e  non
          superiore a 100.000 abitanti,  le  spese  per  la  campagna
          elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco  non
          possono superare l'importo massimo  derivante  dalla  somma
          della cifra fissa di euro 25.000 e  della  cifra  ulteriore
          pari al prodotto di euro  1  per  ogni  cittadino  iscritto
          nelle liste elettorali comunali. 
              2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non
          superiore a 500.000 abitanti,  le  spese  per  la  campagna
          elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco  non
          possono superare l'importo massimo  derivante  dalla  somma
          della cifra fissa di euro 125.000 e della  cifra  ulteriore
          pari al prodotto di euro  1  per  ogni  cittadino  iscritto
          nelle liste elettorali comunali. 
              3. Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  500.000
          abitanti, le spese per la campagna  elettorale  di  ciascun
          candidato alla  carica  di  sindaco  non  possono  superare
          l'importo massimo derivante dalla somma della  cifra  fissa
          di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di
          euro  0,90  per  ogni  cittadino   iscritto   nelle   liste
          elettorali comunali. 
              4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e  non
          superiore a 100.000 abitanti,  le  spese  per  la  campagna
          elettorale di ciascun candidato alla carica di  consigliere
          comunale non possono superare l'importo  massimo  derivante
          dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e  della  cifra
          ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni  cittadino
          iscritto nelle liste elettorali comunali.  Nei  comuni  con
          popolazione superiore a 100.000 e non superiore  a  500.000
          abitanti, le spese per la campagna  elettorale  di  ciascun
          candidato alla carica di consigliere comunale  non  possono
          superare l'importo  massimo  derivante  dalla  somma  della
          cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari  al
          prodotto di euro 0,05 per  ogni  cittadino  iscritto  nelle
          liste  elettorali  comunali.  Nei  comuni  con  popolazione
          superiore a 500.000 abitanti,  le  spese  per  la  campagna
          elettorale di ciascun candidato alla carica di  consigliere
          comunale non possono superare l'importo  massimo  derivante
          dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della  cifra
          ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni  cittadino
          iscritto nelle liste elettorali comunali. 
              5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese  per
          la campagna elettorale  di  ciascun  partito,  movimento  o
          lista  che  partecipa  all'elezione,   escluse   le   spese
          sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di
          consigliere  comunale,  non  possono  superare   la   somma
          risultante dal prodotto  dell'importo  di  euro  1  per  il
          numero  dei  cittadini  iscritti  nelle  liste   elettorali
          comunali. 
              6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a
          15.000 abitanti si applicano le seguenti disposizioni della
          legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da  ultimo  modificata
          dalla presente legge: 
              a) art. 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi
          previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1  a  4  del
          presente  articolo;  commi  3  e  4,  con  esclusione   dei
          candidati che  spendono  meno  di  euro  2.500  avvalendosi
          unicamente di denaro proprio, fermo restando  l'obbligo  di
          redigere  il  rendiconto  di  cui  al  comma  6;  comma  6,
          intendendosi  sostituito  al  Presidente  della  Camera  di
          appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi  7
          e 8; 
              b) art. 11; 
              c)  art.  12,  comma  1,  intendendosi   sostituiti   i
          Presidenti delle rispettive Camere con  il  presidente  del
          consiglio comunale; comma 2 e  comma  3,  primo  e  secondo
          periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con  la
          sezione  regionale  di  controllo  della  Corte  dei  conti
          competente  per   territorio;   comma   3-bis;   comma   4,
          intendendosi      sostituito      l'Ufficio      elettorale
          circoscrizionale con  l'Ufficio  elettorale  centrale;  gli
          obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di
          controllo della Corte dei conti, si riferiscono  ai  comuni
          con popolazione superiore a 30.000 abitanti; 
              d) art. 13; 
              e) art. 14; 
              f) art. 15, commi 3  e  5;  comma  6,  intendendosi  il
          limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di  cui  ai
          commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi
          sostituita la delibera della Camera di appartenenza con  la
          delibera del  consiglio  comunale,  e  comma  8;  comma  9,
          intendendosi i limiti di spesa  ivi  previsti  riferiti  ai
          limiti di cui ai commi da 1  a  4  del  presente  articolo;
          comma  10,  intendendosi  sostituito  al  Presidente  della
          Camera  di  appartenenza  il   presidente   del   consiglio
          comunale; comma 11, primo periodo, e comma  15;  comma  16,
          primo periodo, intendendosi per limiti di spesa  quelli  di
          cui al comma 5 del presente articolo; comma 19. 
              7. In caso di mancato  deposito  dei  consuntivi  delle
          spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e
          liste per i  comuni  con  popolazione  superiore  a  30.000
          abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale
          di controllo della Corte  dei  conti  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La
          dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6,  della  legge  10
          dicembre 1993, n. 515,  e  successive  modificazioni,  deve
          essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro
          tre mesi dalla data delle elezioni. ". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5   del   DECRETO
          LEGISLATIVO 30 giugno 2011, n.  123,  recante  Riforma  dei
          controlli  di  regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
          potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31  dicembre  2009,
          n. 196, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5 Atti sottoposti al controllo preventivo 
              1.  Sono  assoggettati  al  controllo   preventivo   di
          regolarita' amministrativa e contabile tutti gli  atti  dai
          quali derivino effetti finanziari  per  il  bilancio  dello
          Stato,  ad  eccezione  di  quelli  posti  in  essere  dalle
          amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato
          dotati di autonomia finanziaria e contabile. 
              2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo  i
          seguenti atti: 
              a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimita'
          della Corte dei conti; 
              b)  decreti  di  approvazione  di  contratti   o   atti
          aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti  di
          riconoscimento di debito; 
              c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale
          a qualsiasi titolo; 
              d) atti relativi al trattamento giuridico ed  economico
          del personale statale in servizio; 
              e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di
          qualunque  livello,  intervenuti  ai  sensi  della  vigente
          normativa legislativa e contrattuale.  Gli  accordi  locali
          stipulati dalle articolazioni centrali  e  periferiche  dei
          Ministeri  sono  sottoposti  al  controllo  da  parte   del
          competente Ufficio centrale del bilancio; 
              f) atti e provvedimenti  comportanti  trasferimenti  di
          somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi; 
              g) atti e provvedimenti  di  gestione  degli  stati  di
          previsione dell'entrata e della spesa,  nonche'  del  conto
          del patrimonio. 
              g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri
          provvedimenti riguardanti interventi  a  titolarita'  delle
          Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto
          o in parte con risorse dell'Unione europea,  ovvero  aventi
          carattere di complementarita' rispetto alla  programmazione
          dell'Unione europea, giacenti sulla contabilita' del  Fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183.  Restano  ferme  le  disposizioni  della  legge  25
          novembre  1971,  n.  1041,  per  la   rendicontazione   dei
          pagamenti conseguenti agli atti assoggettati  al  controllo
          di cui al periodo precedente. 
              3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti  al
          controllo preventivo di legittimita' da parte  della  Corte
          dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
          n. 20, sono inviati dalle  amministrazioni  contestualmente
          agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo
          preventivo di regolarita' contabile, e  agli  uffici  della
          Corte  dei  conti  competenti   per   l'effettuazione   del
          controllo di legittimita'. Gli atti soggetti  al  controllo
          preventivo di cui al comma 2, lettere b), c), d),  e),  f),
          g) e g-bis), sono inviati agli Uffici di controllo  per  il
          controllo di regolarita' amministrativa e contabile. 
              Le controdeduzioni dell'amministrazione sono  parimenti
          trasmesse all'ufficio di controllo e, per il  suo  tramite,
          alla Corte dei conti, unitamente all'atto  corredato  dalla
          relativa documentazione. La Corte si pronuncia nei  termini
          di cui all'art. 3 della legge 14  gennaio  1994,  n.  20  e
          all'art. 27 della legge  24  novembre  2000,  n.  340,  che
          decorrono dal momento in cui  l'atto  le  viene  trasmesso,
          completo  di  documentazione,  dall'ufficio  di   controllo
          competente. 
              4. I  contratti  dichiarati  segretati  o  che  esigono
          particolari misure di sicurezza,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 7, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,
          sono sottoposti unicamente al controllo  contabile  di  cui
          all'art. 6, fatto salvo, in ogni caso, il  controllo  della
          Corte dei conti. ".