Art. 33 
 
 
                Procedura amministrativa semplificata 
 
  1. Al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  31,  i  progetti  di
ricerca necessari per soddisfare requisiti regolatori o che prevedono
l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici  con  metodi
prestabiliti nei quali sono presenti procedure classificate come «non
risveglio», «lievi» o «moderate» e che non contemplano l'utilizzo  di
primati non umani, sono eseguibili qualora sia decorso il termine  di
cui all'articolo 31, comma 7, senza che il Ministero,  cui  e'  stata
presentata  l'istanza  di  cui  all'articolo  31,  comma   2,   abbia
comunicato al responsabile del progetto il provvedimento espresso  di
diniego. 
  2. Per i progetti di cui al comma 1 e' previsto che: 
  a) l'istanza di cui all'articolo 31, comma  2,  deve  contenere  le
informazioni indicate all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c)  e
d); 
  b) si applica l'articolo 31, commi 4, 10, 11, 12; 
  c) non sono soggetti alla presentazione della sintesi  non  tecnica
di cui all'articolo 34; 
  d)  non  sono  soggetti  alla  valutazione  retrospettiva  di   cui
all'articolo 32. 
  3. Le modifiche ai progetti di cui al comma 1 che possono avere  un
impatto  negativo  sul   benessere   animale   sono   preventivamente
comunicate al Ministero con le  modalita'  di  cui  all'articolo  31,
comma 2 e sono soggette alla procedura di cui al presente articolo. 
  4. Ove ricorrono giustificati motivi  di  necessita',  puo'  essere
presentata motivata domanda di  rinnovo  dell'autorizzazione  con  le
modalita' di cui all'articolo 31,  comma  2.  Il  Ministero  provvede
secondo le modalita' di cui al presente articolo. 
  5. Al presente articolo si applicano, per  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 20 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo dell'art. 20 della  citata  legge  7  agosto
          1990, n. 241, e successive modificazioni, recita: 
              «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -   1.   Fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
          parte per il rilascio di  provvedimenti  amministrativi  il
          silenzio   dell'amministrazione   competente   equivale   a
          provvedimento  di   accoglimento   della   domanda,   senza
          necessita' di ulteriori istanze o diffide, se  la  medesima
          amministrazione non comunica all'interessato,  nel  termine
          di cui all'art.  2,  commi  2  o  3,  il  provvedimento  di
          diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela,  ai  sensi  degli   articoli   21-quinquies   e
          21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
          nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e
          la cittadinanza, la salute e la  pubblica  incolumita',  ai
          casi in cui la normativa comunitaria impone  l'adozione  di
          provvedimenti amministrativi formali, ai  casi  in  cui  la
          legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come
          rigetto dell'istanza,  nonche'  agli  atti  e  procedimenti
          individuati con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
              5-bis.».