Art. 33 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche   competenti   provvedono   agli
adempimenti previsti dal  presente  decreto  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni,  come
introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), e' emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 33: 
              Per il testo dell'art. 33  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note  alle  premesse,  si
          veda nelle note all'art. 9.