Art. 33 
 
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree  di  rilevante
       interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio) 
 
  1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s) della Costituzione nonche'  ai  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m)
della  Costituzione  le  disposizioni   finalizzate   alla   bonifica
ambientale e  alla  rigenerazione  urbana  delle  aree  di  rilevante
interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e  tra  queste,  in
particolare,   le   disposizioni   relative   alla   disciplina   del
procedimento di bonifica, al trasferimento  delle  aree,  nonche'  al
procedimento di formazione, approvazione e attuazione  del  programma
di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato
al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse  e
dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed
edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei  servizi
a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno  l'obiettivo
prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e  di  rigenerazione
urbana in tempi certi e brevi. 
  2. Sulla base dei principi  di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza  le
funzioni amministrative relative al procedimento di cui  ai  seguenti
commi  sono  attribuite  allo  Stato  per   assicurarne   l'esercizio
unitario,  garantendo   comunque   la   partecipazione   degli   enti
territoriali interessati alle determinazioni in  materia  di  governo
del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1. 
  3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano
le  disposizioni  del  presente   articolo   sono   individuate   con
deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la  Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri  partecipano  i
Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e'  predisposto  uno  specifico
programma di risanamento  ambientale  e  un  documento  di  indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare: 
    a) a individuare e realizzare i lavori di messa  in  sicurezza  e
bonifica dell'area; 
    b) a  definire  gli  indirizzi  per  la  riqualificazione  urbana
dell'area; 
    c)  a  valorizzare  eventuali  immobili  di  proprieta'  pubblica
meritevoli di salvaguardia e riqualificazione; 
    d) a localizzare e realizzare le opere  infrastrutturali  per  il
potenziamento della rete stradale e dei  trasporti  pubblici,  per  i
collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e  le
opere  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  funzionali   agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno  finanziario,
cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte  di  competenza  dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. 
  4. Alla formazione, approvazione  e  attuazione  del  programma  di
risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la
rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono  preposti  un
Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore,  anche
ai fini dell'adozione  di  misure  straordinarie  di  salvaguardia  e
tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto  attuatore  procedono
anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e  non  anche  con
riguardo  ai  criteri,  alle  modalita'  per  lo  svolgimento   delle
operazioni  necessarie   per   l'eliminazione   delle   sorgenti   di
inquinamento e comunque per la riduzione delle  sostanze  inquinanti,
in armonia con i principi e le norme comunitarie. 
  5.  Il  Commissario  straordinario  del  Governo  e'  nominato   in
conformita' all'articolo 11 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
sentito il Presidente della Regione  interessata.  Allo  stesso  sono
attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali
d'interesse statale con quelli privati  da  effettuare  nell'area  di
rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di
cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario  si  fa
fronte nell'ambito delle risorse del bilancio  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
  6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  nel  rispetto  dei  principi   europei   di
trasparenza e  di  concorrenza.  Ad  esso  compete  l'elaborazione  e
l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di  cui  al
comma 3, con le risorse disponibili a  legislazione  vigente  per  la
parte pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante per
l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale  e  di  realizzazione
delle   opere   infrastrutturali.   In   via    straordinaria,    per
l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di  cui  al
presente articolo i  termini  previsti  dal  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n.  163,  ad  esclusione  di  quelli  processuali,  sono
dimezzati. 
  7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui  al  comma
1, le aree di interesse nazionale  di  cui  al  medesimo  comma  sono
trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita' stabilite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6. 
  8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al
Commissario straordinario di Governo  la  proposta  di  programma  di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana  di  cui  al  comma  3,
corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla
base  dei  dati  dello  stato  di  contaminazione   del   sito,   dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo  242-bis
del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  da  uno   studio   di
fattibilita' territoriale e ambientale, dalla valutazione  ambientale
strategica (VAS) e dalla valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),
nonche'   da   un   piano   economico-finanziario    relativo    alla
sostenibilita' degli interventi  previsti,  contenente  l'indicazione
delle  fonti  finanziarie  pubbliche  disponibili  e   dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva  del  programma.
La proposta di programma  e  il  documento  di  indirizzo  strategico
dovranno altresi' contenere la previsione urbanistico-edilizia  degli
interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova  edificazione  e
mutamento di destinazione d'uso dei  beni  immobili,  comprensivi  di
eventuali  premialita'  edificatorie,  la  previsione   delle   opere
pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e  di  quelle  che
abbiano ricaduta a favore della collettivita' locale anche fuori  del
sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi
con particolare riferimento al rispetto del principio di  concorrenza
e dell'evidenza pubblica e  del  possibile  ricorso  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici
e consensuali per finalita' di pubblico interesse. 
  9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di
cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di  servizi  al
fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle
amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il  termine  di  30
giorni dalla sua indizione, entro il  quale  devono  essere  altresi'
esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma  di  svolgimento
dei lavori di cui all'art.242-bis del decreto legislativo n. 152  del
2006, la  valutazione  ambientale  strategica  e  la  valutazione  di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un  accordo  entro
il termine predetto, provvede il  Consiglio  dei  Ministri  anche  in
deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla  seduta  del  Consiglio
dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata. 
  10. Il programma  di  rigenerazione  urbana,  da  attuarsi  con  le
risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   e'   adottato   dal
Commissario  straordinario  del  Governo,  entro  10   giorni   dalla
conclusione della conferenza di servizi  o  dalla  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed e' approvato con decreto
del Presidente della Repubblica previa  deliberazione  del  Consiglio
dei Ministri. L'approvazione del programma sostituisce  a  tutti  gli
effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le  intese,  i
nulla osta, i  pareri  e  gli  assensi  previsti  dalla  legislazione
vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi  in
favore  delle  amministrazioni  interessate.   Costituisce   altresi'
variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di  pubblica
utilita' delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei  lavori.  Il
Commissario straordinario  del  Governo  vigila  sull'attuazione  del
programma ed esercita i poteri  sostitutivi  previsti  dal  programma
medesimo. 
  11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in  cui
versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio  sito  nel
Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art.114  della  legge  n.
388 del 2000 con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e  del  mare  del  31  agosto  2001,  le  stesse  sono
dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante  interesse
nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi. 
  12. In riferimento al predetto comprensorio  Bagnoli-Coroglio,  con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al  comma
6 e' trasferita  al  Soggetto  Attuatore,  con  oneri  a  carico  del
medesimo, la proprieta'  delle  aree  e  degli  immobili  di  cui  e'
attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A.  in  stato  di
fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una societa'
per azioni, il cui capitale azionario potra' essere aperto  ad  altri
soggetti che conferiranno ulteriori aree  ed  immobili  limitrofi  al
comprensorio  di  Bagnoli-Coroglio  meritevoli  di   salvaguardia   e
riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario
del Governo.  Alla  procedura  fallimentare  della  societa'  Bagnoli
Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla societa' costituita dal  Soggetto
Attuatore un importo determinato sulla base  del  valore  di  mercato
delle aree e degli  immobili  trasferiti  rilevato  dall'Agenzia  del
Demanio alla data del  trasferimento  della  proprieta',  che  potra'
essere versato mediante azioni o altri  strumenti  finanziari  emessi
dalla societa', il cui rimborso e'  legato  all'incasso  delle  somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle  aree  e  degli  immobili
trasferiti, secondo le modalita' indicate con il  decreto  di  nomina
del Soggetto Attuatore. La trascrizione del  decreto  di  nomina  del
Soggetto Attuatore produce gli  effetti  di  cui  all'articolo  2644,
secondo comma, del codice civile. Successivamente  alla  trascrizione
del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle
aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi  quelli  inerenti  alla
procedura fallimentare della societa'  Bagnoli  Futura  S.p.A.,  sono
estinti e le relative trascrizioni cancellate.  La  trascrizione  del
decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti  previsti
dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di  registro,
di bollo e da ogni altro onere ed imposta. 
  13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto  Attuatore  e
la societa'  di  cui  al  comma  12  partecipano  alle  procedure  di
definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e
di bonifica  ambientale,  al  fine  di  garantire  la  sostenibilita'
economica-finanziaria dell'operazione.