Art. 33 
 
               Comunicazioni pubbliche sui portali web 
                dell'avvio della procedura d'urgenza 
 
  1. Nell'ipotesi prevista dall'art. 32, commi 1 e 2, o  in  caso  di
analogo avvio della procedura da parte  dell'EMA  o  di  altro  Stato
membro, l'AIFA puo'  dare  notizia  dell'avvio  della  procedura  sul
proprio portale web. 
  2. Il comunicato pubblicato sul portale web ai sensi del  comma  1,
specifica la problematica sottoposta all'EMA e i prodotti  medicinali
e, se del  caso,  le  sostanze  attive  coinvolti.  Contiene  inoltre
informazioni  sui   diritti   dei   titolari   delle   autorizzazioni
all'immissione in commercio, degli operatori sanitari e del  pubblico
di presentare all'EMA informazioni pertinenti alla procedura e  sulle
modalita' di presentazione di dette informazioni. 
  3 Se il titolare di AIC o  un'altra  persona  intendono  presentare
informazioni pertinenti all'oggetto della  procedura  che  contengono
dati riservati possono chiedere il permesso di trasmettere tali  dati
al comitato di valutazione dei rischi  per  la  farmacovigilanza  nel
corso di un'audizione non pubblica, dandone comunicazione all'AIFA.