Art. 33 Rinnovo del NOS 1. La richiesta di rinnovo del NOS deve pervenire all'autorita' competente con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza. Si applicano le stesse disposizioni ed e' osservata la stessa procedura istruttoria previste per il rilascio. 2. Nei casi in cui per il NOS scaduto sia stato tempestivamente chiesto il rinnovo, il documento resta valido, sempre che non emergano elementi di controindicazione, fino al rilascio del nuovo. 3. Quando la richiesta di rinnovo del NOS e' inoltrata oltre il termine indicato al comma 1, l'autorita' competente, in via eccezionale, puo' autorizzare la proroga di validita' dello stesso a condizione che dai primi accertamenti non siano emersi elementi di controindicazione e, ove ritenuto necessario, venga fornita idonea dichiarazione di affidabilita'.