Art. 33 
 
                           Rinnovo del NOS 
 
  1. La richiesta di rinnovo del  NOS  deve  pervenire  all'autorita'
competente con un anticipo di almeno sei mesi rispetto alla scadenza.
Si applicano  le  stesse  disposizioni  ed  e'  osservata  la  stessa
procedura istruttoria previste per il rilascio. 
  2. Nei casi in cui per il NOS  scaduto  sia  stato  tempestivamente
chiesto il  rinnovo,  il  documento  resta  valido,  sempre  che  non
emergano elementi di controindicazione, fino al rilascio del nuovo. 
  3. Quando la richiesta di rinnovo del NOS  e'  inoltrata  oltre  il
termine  indicato  al  comma  1,  l'autorita'  competente,   in   via
eccezionale, puo' autorizzare la proroga di validita' dello stesso  a
condizione che dai primi accertamenti non siano  emersi  elementi  di
controindicazione e, ove ritenuto necessario,  venga  fornita  idonea
dichiarazione di affidabilita'.