Art. 33 
 
 
     Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti 
 
  1.  Una  societa'  finanziaria  avente  sede   legale   in   Italia
controllata  da  una  societa'  inclusa  nella  vigilanza   su   base
consolidata puo' essere sottoposta a risoluzione  se  la  sussistenza
dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e  2  e'
verificata in capo a essa e alla societa' controllante inclusa  nella
vigilanza consolidata. 
  2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 5, una societa', avente sede
legale in Italia, diversa da una banca o da una  SIM,  che  controlla
una banca puo' essere sottoposta a risoluzione se la sussistenza  dei
presupposti di cui all'articolo 20, commi 1,  lettera  b),  e  2,  e'
verificata in capo a essa e ad almeno una banca da  essa  controllata
o, quando la sede legale della banca e' stabilita  fuori  dell'Unione
Europea, se l'autorita' dello Stato terzo ha determinato che per essa
sussistono i presupposti per l'avvio  della  risoluzione  secondo  il
proprio ordinamento. Alle stesse condizioni puo' essere sottoposta  a
risoluzione la societa' avente sede legale in Italia diversa  da  una
banca o da una SIM che controlla una banca avente sede legale  in  un
altro Stato membro. 
  3. Se per  una  societa'  di  cui  al  comma  2  non  sussistono  i
presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b),  e  2,  la
risoluzione puo' essere avviata quando: 
    a) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi
1, lettera b), e 2, e' verificata con riguardo ad almeno una banca da
essa controllata, e 
    b) la risoluzione della societa' di cui al comma 2 e'  necessaria
per la risoluzione della banca  controllata  o  del  gruppo  nel  suo
complesso, e 
    c) la situazione patrimoniale della banca controllata e' tale che
il suo dissesto minaccia un'altra banca o il gruppo nel suo complesso
oppure la disciplina concorsuale applicabile richiede  che  la  crisi
del gruppo sia trattata in maniera unitaria,  salvo  quanto  previsto
dal comma 5. 
  4. Ai fini della verifica ai sensi dei commi 2  e  3,  lettera  a),
circa la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20,  commi
1, lettera b), e 2, in capo alla banca controllata non si tiene conto
di trasferimenti  infragruppo,  anche  per  effetto  di  riduzione  o
conversione di azioni, altre partecipazioni e strumenti di  capitale,
quando cio' e' stato convenuto con le autorita' di risoluzione estere
coinvolte. 
  5. Quando la societa' indicata al  comma  2  e'  una  societa'  non
finanziaria, la risoluzione non e' avviata nei suoi confronti se: 
    a) la  risoluzione  non  e'  indispensabile  per  conseguire  gli
obiettivi stabiliti dall'articolo 21; o 
    b) la societa' controlla la banca indirettamente  attraverso  una
societa' finanziaria intermedia; in questo caso la  risoluzione  puo'
essere avviata nei confronti della societa'  finanziaria  intermedia,
se ne sussistono i presupposti ai sensi del presente articolo. 
  6. L'organo  di  amministrazione  o  quello  di  controllo  di  una
societa' indicata ai commi 1 e 2  informa  tempestivamente  la  Banca
d'Italia o la Banca Centrale  Europea,  quali  autorita'  competenti,
quando reputa che la societa' versa in una situazione di  dissesto  o
e' a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  lettera
a). In questo  caso,  la  Banca  Centrale  Europea,  quale  autorita'
competente, ne da' senza indugio comunicazione alla Banca d'Italia.