Art. 33 
 
 
                      Disciplina sanzionatoria 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
fuochi artificiali o altri prodotti  pirotecnici  a  minori  di  anni
quattordici e' punito con l'arresto da tre mesi  ad  un  anno  e  con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F2 e  articoli
pirotecnici delle categorie T1 e P1  a  minori  di  anni  diciotto  o
fuochi d'artificio della categoria F3 in violazione degli obblighi di
identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18  giugno  1931,  n.  773,  ovvero  in  violazione  delle   previste
autorizzazioni di legge, e' punito con l'arresto da sei  mesi  a  due
anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende
o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria F4 e  articoli
pirotecnici professionali delle categorie T2 e  P2  a  persone  prive
dell'abilitazione e dei requisiti di cui  all'articolo  5,  comma  2,
ovvero  in  violazione  degli  obblighi  di  identificazione   e   di
registrazione previsti o delle prescrizioni di cui  alle  licenze  di
polizia, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con  la
multa da 30.000 euro a 300.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione
del divieto di cui all'articolo 5, comma 8, e' punita  con  l'arresto
da un anno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 euro a 150.000 euro. 
  5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione
ed esportazione, dei prodotti di cui  al  presente  decreto,  nonche'
l'autorizzazione per lo svolgimento delle  procedure  di  valutazione
della conformita' degli articoli pirotecnici di cui all'articolo  20,
comma 1, non possono essere concesse,  o  se  concesse,  non  possono
essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo
43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
  6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei
titolari delle licenze di polizia di cui  al  comma  5,  nonche'  dei
titolari  delle  licenze  di  polizia  per  il  trasporto,  deposito,
detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti  di  cui  al  presente
decreto, puo' essere disposta la sospensione  dell'autorizzazione  di
polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza. Nelle ipotesi piu' gravi o in caso  di  recidiva,
puo' essere, altresi', disposto il provvedimento di revoca. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, la  mancata  comunicazione
al prefetto di cui  all'articolo  14  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. 
  8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'omissione  totale
dell'apposizione   delle   etichette   regolamentari   sui   prodotti
pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto,  comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a  700  euro
per ciascun pezzo non  etichettato  ovvero  per  ciascuna  confezione
ancora  integra,  qualora  i  singoli  pezzi  non  etichettati  siano
contenuti nella stessa. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato,  la  sanzione  di  cui  al
comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque  detiene,  per  la
sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la  sua
confezione minima di vendita, che non recano comunque: 
  a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento
ai sensi dell'articolo 53 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  b)  gli  estremi  del  provvedimento   di   riconoscimento   e   la
classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti; 
  c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni
per il trasporto in  sicurezza,  nonche'  la  data  di  scadenza,  se
prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con  caratteri
chiari e facilmente leggibili; 
  d) le precise ed univoche indicazioni su  elementi  essenziali  per
l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del  distributore
e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del NEC
(contenuto esplosivo netto). 
  10. Nei confronti del soggetto che detiene,  per  l'immissione  nel
mercato, un prodotto sul  quale  nell'etichetta  sono  state  omesse,
anche parzialmente, indicazioni  previste  dalla  vigente  normativa,
diverse da  quelle  di  cui  al  comma  8,  si  applica  la  sanzione
amministrativa da 20 euro a 60 euro per  ciascun  pezzo  parzialmente
etichettato. 
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto
di cui  all'articolo  19,  comma  6,  comporta  l'applicazione  della
sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo. 
 
          Note all'art. 33: 
              Per il citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'art. 43 del regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 43. (art. 42 T.U. 1926) 
              Oltre a quanto  e'  stabilito  dall'art.  11  non  puo'
          essere conceduta la licenza di portare armi: 
              a) a chi ha  riportato  condanna  alla  reclusione  per
          delitti  non  colposi  contro  le  persone   commessi   con
          violenza, ovvero per furto, rapina,  estorsione,  sequestro
          di persona a scopo di rapina o di estorsione; 
              b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della
          liberta' personale per violenza o resistenza  all'autorita'
          o per delitti contro la personalita' dello Stato  o  contro
          l'ordine pubblico; 
              c) a chi ha riportato condanna per diserzione in  tempo
          di guerra, anche se amnistiato,  o  per  porto  abusivo  di
          armi. 
              La licenza  puo'  essere  ricusata  ai  condannati  per
          delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo'
          provare la sua buona condotta o non da' affidamento di  non
          abusare delle armi.". 
              Il testo dell'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, gia' citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              "Art. 53. (art. 52 T.U. 1926) 
              E'  vietato  fabbricare,  tenere  in  casa  o  altrove,
          trasportare, immettere sul mercato,  importare,  esportare,
          trasferire,   o   vendere,   anche   negli    stabilimenti,
          laboratori,  depositi  o   spacci   autorizzati,   prodotti
          esplodenti che non siano stati riconosciuti e  classificati
          dal  Ministero  dell'interno,  sentito  il  parere  di  una
          commissione tecnica, ovvero che sono privi della  marcatura
          CE e che non hanno superato la valutazione  di  conformita'
          previsti dalle disposizioni di recepimento delle  direttive
          comunitarie in materia di prodotti esplodenti. 
              Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei
          relativi gruppi, tutti i  prodotti  esplodenti  secondo  la
          loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. 
              L'iscrizione  nell'allegato  A   al   regolamento   per
          l'esecuzione del presente testo unico  dei  prodotti  nelle
          singole categorie e' disposta con  provvedimento  del  capo
          della  polizia  -   direttore   generale   della   pubblica
          sicurezza.  Gli  articoli  pirotecnici   marcati   CE   non
          necessitano dell'iscrizione di cui al presente comma. 
              Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  le
          violazioni di cui al comma 1 sono punite con la  reclusione
          da sei mesi a tre anni e con la  multa  da  10.000  euro  a
          100.000 euro. 
              La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi  in
          cui le condotte  di  cui  al  comma  1  sono  riferibili  a
          prodotti oggettivamente difformi dai modelli  depositati  o
          altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura  "CE
          del  tipo"  ovvero  gli  estremi   del   provvedimento   di
          riconoscimento del Ministero dell'interno.".